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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 4 maggio 2022, n. 7011.

Massima redazionale

 

Si rileva che, secondo quanto disposto dall’art. 119, comma quarto, TUB, a fronte di una richiesta di esibizione documentale, l’intermediario possa porre a carico del cliente soltanto i relativi costi di produzione.

Permane la necessità di verificare che esista una stretta correlazione tra i costi effettivamente necessari al reperimento ed alla produzione dei documenti richiesti e le spese legittimamente applicabili ai richiedenti, da valutarsi secondo ragionevolezza e nei limiti di un sindacato di manifesta eccessività. Non si tratta pertanto di quantificare precisamente i costi “vivi” del materiale necessario, (ad esempio il numero di fotocopie) o del lavoro necessario (ad esempio il costo dell’impiegato/stagista, prendendo in considerazione una tariffa oraria di retribuzione), ipotesi sostenute dalla parte ricorrente, legalmente assistita, bensì di verificare che non si tratti di costi eccessivi, volti a retribuire un servizio e a comprimere il diritto all’esibizione dei documenti o l’obbligo della Banca alla loro conservazione e produzione.

Con specifico riferimento alla quantificazione del costo richiesto (circa quattrocento euro), i precedenti nei quali l’ABF ha giudicato eccessiva la spesa sono stati, in maggioranza, casi in cui il costo per documento era di circa 7- 8 euro[1]; alcuni Collegi[2] hanno, in alcuni casi, espresso l’avviso che rispetto a documenti archiviati digitalmente il costo di produzione potrebbe stimarsi prossimo a 1 euro. Nella casistica, il Collegio napoletano[3], in un caso, ha ritenuto eccessivo il costo di 3 euro per la copia di estratto conto.

Ciò premesso, l’ABF bolognese condivide quanto rilevato di recente dal Collegio milanese (v. nota 2), giusta il quale «appare quasi inverosimile che la maggior parte dei documenti dal 2009 al 2016 siano solo cartacei e per essi l’intermediario non abbia proceduto ad una archiviazione elettronica. Il costo di eventuali inefficienze di tal genere non può essere fatto ricadere sul cliente Allo stesso tempo se è certo che la ratio dell’obbligo imposto dall’art. 119 TUB è quello di non ostacolare l’esercizio dei diritti, come quello che si suppone far capo alla parte ricorrente in relazione alla propria qualità di erede, è anche vero che certe richieste possono essere meramente esplorative e quindi possono apparire defatiganti: anche nell’esercizio dei propri diritti occorre osservare il principio di buona fede, e quindi limitare o circoscrivere – nella quantità, nei tempi e nei modi – le proprie richieste, in modo da non rendere eccessivamente oneroso l’adempimento delle obbligazioni e cooperare con lo stesso». In conclusione, il costo della documentazione applicato dall’intermediario deve essere accertato come non congruo e dunque non legittimo.

 

Qui la decisione.

[1] Cfr. ABF, Collegio Napoli, n. 18655/2018; ABF, Collegio Roma, n. 7577/2016.

[2] Di recente, ABF, Collegio di Milano, n. 1927/2019.

[3] Cfr. ABF, Collegio di Napoli, n. 1298/2019.

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