Nota a Trib. Napoli, 16 giugno 2022, n. 2309.
Massima redazionale
Dal momento che, nel caso di specie, il contratto di mutuo abbia avuto regolare svolgimento, avendo la parte mutuataria versato alle scadenze le rate previste, si devono applicare i principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[1] (che hanno affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del TEGM non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108/1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti; dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.; inoltre, secondo la citata pronuncia di legittimità, l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati, dovendosi aver riguardo nel primo caso al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo e nel secondo all’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento), in caso di sua astratta fondatezza all’attrice non spetterebbe la restituzione degli interessi corrispettivi, che secondo i riferiti principi sarebbero, in ogni caso, dovuti.
Del pari, la Corte di Cassazione[2] ha, come noto, affermato che la commissione di estinzione anticipata non rilevi ai fini della verifica per l’usura.
Infine, «in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto»[3].
[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 19597/2020.
[2] Cfr. Cass. 07.03.2022, n. 7352.
[3] Così Cass. n. 39169/2021.
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