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Nota a Trib. Milano, 8 giugno 2022.

A cura dell’Avv. Giuseppe de Simone

 

Il provvedimento merita menzione per il tenore dei quesiti formulati e dei sottesi principi giuridici, da noi sostenuti, ed apparentemente condivisi dal Giudice.

Il consulente, infatti, dovrà:

1) applicare il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB, in difetto di valida pattuizione scritta;

2) eliminare totalmente la capitalizzazione degli interessi, per l’intero periodo e sino al 01.10.2016 ed anche successivamente, allorchè risulti la stessa applicata in violazione del nuovo art. 120 TUB;

3) verificare il superamento del TSU, al momento di apertura del conto, considerando le CMS nel senso indicato da Cass. 16303/2018 per i contratti stipulati ante gennaio 2010 e, successivamente, secondo la formula B.D.I.;

4) verificare il superamento del TSU in tutte le ipotesi collegate all’avvenuto esercizio del ius variandi;

5) qualificare le rimesse solutorie e ripristinatorie attraverso due distinte ipotesi: prima della rettifica dei saldi ovvero solo dopo aver proceduto alla rettifica dei saldi.

 

Qui l’ordinanza. 

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