Nota a Trib. Milano, 8 giugno 2022.
A cura dell’Avv. Giuseppe de Simone
Il provvedimento merita menzione per il tenore dei quesiti formulati e dei sottesi principi giuridici, da noi sostenuti, ed apparentemente condivisi dal Giudice.
Il consulente, infatti, dovrà:
1) applicare il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB, in difetto di valida pattuizione scritta;
2) eliminare totalmente la capitalizzazione degli interessi, per l’intero periodo e sino al 01.10.2016 ed anche successivamente, allorchè risulti la stessa applicata in violazione del nuovo art. 120 TUB;
3) verificare il superamento del TSU, al momento di apertura del conto, considerando le CMS nel senso indicato da Cass. 16303/2018 per i contratti stipulati ante gennaio 2010 e, successivamente, secondo la formula B.D.I.;
4) verificare il superamento del TSU in tutte le ipotesi collegate all’avvenuto esercizio del ius variandi;
5) qualificare le rimesse solutorie e ripristinatorie attraverso due distinte ipotesi: prima della rettifica dei saldi ovvero solo dopo aver proceduto alla rettifica dei saldi.
Qui l’ordinanza.