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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 16 maggio 2022, n. 15505.

Massima redazionale

 

La Terza Sezione Civile, alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020, affermano che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al tasso soglia usura individuato per gli interessi corrispettivi, bensì a una “soglia” costituita dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 della I. n. 108/1996. In caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.

 

 

Qui l’ordinanza. 

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