Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 22 giugno 2021, n. 15404.
Redazione
Il Collegio di Coordinamento, con la recente decisione in oggetto, ha statuito il seguente principio di diritto, in tema di richiesta stragiudiziale della documentazione, ai sensi dell’art. 119 TUB:
“L’esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma IV, T.U.B.“.
Qui la decisione.