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Nota a Trib. Rimini, 4 giugno 2021, n. 544.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

La recentissima sentenza in oggetto del Tribunale di Rimini è meritevole di interesse, sotto due distinti profili: a) la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, ex art. 58 TUB; b) la nullità antitrust del negozio fideiussorio “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”.

 

Sulla titolarità della cessionaria ex art. 58 TUB.

In via preliminare, è premura del giudice riminese rilevare come, senza soluzione di continuità con la giurisprudenza di legittimità , l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, ai sensi dell’art. 58 TUB, non possa esonerare la parte che affermi di essere titolare del credito ceduto dalla prova della cessione, nonché del suo effettivo contenuto (ovverosia, dalla dimostrazione che il singolo credito azionato sia effettivamente stato ricompreso nell’accordo col cedente). In assenza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto, deve, consequenzialmente sostenersi l’astratta possibilità di ritenere comprovata l’esistenza e il contenuto della cessione sulla base di elementi presuntivi, anche in assenza della produzione del contratto (stipulato, eventualmente, in forma scritta).
Nella specie, tale prova indiziaria può essere raggiunta per il tramite della documentazione versata in atti, segnatamente l’accordo di ristrutturazione, ex art. 182bis l. fall., nell’ambito del quale la cessionaria agiva in veste di creditrice. A giudizio del Tribunale può dirsi, quindi, raggiunto lo standard probatorio tipico del giudizio civile (c.d. preponderanza dell’evidenza).

 

Sulla nullità antitrust del singolo negozio “a valle”.

Relativamente alla questione de qua, è noto come la Cassazione abbia sostenuto che «Come già affermato da questa Corte “La Legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto al mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto “ex” art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33 azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello.” (Cass. Sez. U. 2207 del 20/2/2005), così sottolineando la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, – oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità – ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l’azione risarcitoria. In proposito, quanto agli effetti della nullità di un’intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.” (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)» .
In altri termini, da un’intesa anticoncorrenziale (eventualmente nulla, a norma della l. n. 287/1990) non deriva automaticamente la nullità dei negozi “a valle”, che costituiscono concretizzazione della stessa sul mercato, potendo configurarsi esclusivamente un rimedio di tipo risarcitorio.
Il Tribunale riminese condivide pienamente i suesposti principi, ossequiosi della distinzione sistematica tra regole cc.dd. “di condotta” e regole cc.dd. “di validità”, che ha come corollario la statuizione per cui l’invalidità negoziale non possa discendere dalla violazione delle prime, ma esclusivamente dalla violazione di proposizioni normative che disciplinano la struttura della fattispecie negoziale o che espressamente prevedono la nullità del negozio .
Nel caso di specie, l’esistenza di un’intesa “a monte”, restrittiva della concorrenza, si pone come elemento costitutivo di un abusivo esercizio del potere di autonomia negoziale “a valle”, da parte degli Istituti bancari nei rapporti con la clientela, configurandosi in tal modo come violazione di una regola di condotta (la buona fede nell’esercizio dell’autonomia negoziale) da cui non può derivare una patologia del negozio, ma esclusivamente l’azionabilità del rimedio risarcitorio (al fine di ristorare il danno eventualmente derivante dalle condizioni contrattuali deteriori, che non sarebbero state accettate dal cliente in assenza della collusione “a monte” tra gli operatori). Deve, pertanto, escludersi la configurabilità di una nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, sub specie di nullità c.d. virtuale, da violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c.
È premura dello stesso Tribunale evidenziare, inoltre, come il citato art. 2, nel prevedere la nullità delle intese, non possa scientemente ritenersi comprensivo anche dei contratti stipulati “a valle”, dovendosi intendere riferito esclusivamente alle intese anticoncorrenziali “a monte” (dal momento che la disciplina antitrust è precipuamente finalizzata alla regolamentazione dei rapporti tra imprenditori e solo in via indiretta tutela le dinamiche “microeconomiche” di mercato). Del pari, non potrebbe configurarsi una nullità del contratto per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, e 1343 c.c., in quanto la circostanza che la fideiussione sia “concretizzazione a valle” di un’intesa anticoncorrenziale è un profilo che non permea la funzione pratica del contratto (che va riferita complessivamente alla manifestazione di volontà negoziale di entrambe le parti e, in quanto tale, va analizzata con riferimento alla concreta conformazione degli interessi soggettivi come confluiti e sintetizzati nell’accordo) . Da ultimo, non potrebbe neppure configurarsi una nullità della fideiussione derivante dalla nullità dell’intesa anticoncorrenziale sulla base del principio simul stabunt simul cadent, qualificando i rapporti tra tali due atti alla stregua di un collegamento negoziale; a tal riguardo, nel caso di specie, può escludersi la configurabilità di un collegamento negoziale tra l’intesa anticoncorrenziale e la fideiussione, perché quest’ultimo è un fenomeno attinente al profilo causale del negozio (e del contratto), in quanto consente di illuminare la funzione che le parti hanno obiettivamente attribuito a un atto negoziale, incluso nel contesto di una più complessa attività (anch’essa negoziale) posta in essere (anche, eventualmente, da una sola delle parti nei rapporti con terzi). L’attinenza del collegamento negoziale al requisito causale richiede, pertanto, che il profilo relativo all’inserimento del negozio nell’ambito di una complessiva attività giuridica sia idoneo a permearne la funzione pratica: non può attribuirsi rilevanza causale alla coincidenza tra una parte del contenuto della fideiussione (ovverosia, le clausole riproduttive di quelle presenti nel modulo ABI) e l’intesa anticoncorrenziale “a monte”, atteso che la stessa è idonea a caratterizzare esclusivamente (ed eventualmente) l’interesse di una delle parti e non la funzione pratica attribuita obiettivamente dalle parti al contratto (che rimane quella di concessione di una garanzia da parte del fideiussore in favore dell’istituto bancario).

 

 

Qui la sentenza.

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