Nota a ABF, Collegio di Bologna, 12 aprile 2021, n. 9736.
di Antonio Zurlo

Nella specie, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in via preliminare respinge l’eccezione di prescrizione delle richieste concernenti gli interessi, per decorso del termine decennale di prescrizione ordinaria (ex art. 2946 c.c.). Invero, a giudizio del Collegio, il dies a quo della prescrizione dell’eventuale credito derivante dalla rideterminazione degli interessi attivi non può decorrere che dal momento di estinzione del conto sul quale quegli interessi attivi avrebbero dovuto essere contabilizzati[1].
Nel merito, accoglie la pretesa di parte ricorrente, sulla base della documentazione versata in atti. Difatti, per quanto l’Intermediario abbia eccepito che le variazioni delle condizioni di tasso applicate al contratto fossero state sempre oggetto di apposita proposta di modifica unilaterale (in conformità a quanto previsto nel testo contrattuale accettato tra le parti, che espressamente riserverebbe alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, anche in senso meno favorevole al cliente, con le modalità e secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 118 TUB), e che, al contempo, tali variazioni sarebbero state validamente comunicate al cliente con preavviso minimo di trenta giorni (mediante “supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”, quale è la pubblicazione all’interno dell’area del sito internet dell’intermediario stesso, in quanto la società ricorrente avrebbe aderito al Servizio Banca Multicanale con Documenti On Line, e pertanto, accettato di ricevere ogni comunicazione mediante pubblicazione all’interno della sezione riservata, esonerando lo stesso Istituto dall’onere di dover ricorrere alla trasmissione di copie cartacee), non sono presenti in atti, perché l’intermediario – resistente ha omesso di produrli (sì come avrebbe dovuto, a sostegno documentale delle eccezioni svolte) né il contratto stipulato tra le parti (che avrebbe dovuto comprovare il fatto che fosse effettivamente prevista la facoltà per l’Intermediario di modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali, con pattuizione specificatamente approvata da parte ricorrente), né, tantomeno, la documentazione attestante la circostanza per cui parte ricorrente abbia aderito al Servizio Banca Multicanale con Documenti On Line e abbia, quindi, accettato di ricevere ogni comunicazione mediante pubblicazione all’interno della sezione riservata sul sito Internet dello stesso Istituto, esonerando quest’ultimo dall’onere di dover ricorrere alla trasmissione di copie cartacee.
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30.11.2017, n. 28819.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it