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Nota a ABF, Collegio di Palermo, 25 ottobre 2019, n. 23595.

di Antonio Zurlo.

 

 

 

 

Posto che in presenza di un contratto di finanziamento, nel quale le parti abbiano indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetti al mutuatario dimostrare che essa rivesta, per contro, carattere obbligatorio (nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte), è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

  • che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
  • che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
  • che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per vincere dette presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:  di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;  ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento

Nel caso oggetto del ricorso, per un verso, la polizza  abbinata al finanziamento presentava congiuntamente i tre indici presuntivi di obbligatorietà indicati dalla richiamata pronuncia (avendo funzione di copertura del credito; essendo il contratto di finanziamento e quello di assicurazione stati stipulati contestualmente e avendo la medesima durata; essendo l’indennizzo parametrato al debito residuo al momento dell’attivazione); per altro verso, l’intermediario ha prodotto copia di due contratti di finanziamento aventi condizioni economiche simili a quelle del contratto oggetto di esame e conclusi, in assenza di polizza, con clienti che presentavano merito creditizio analogo a quello di parte ricorrente.

Anche tenuto conto che “la verifica degli “scostamenti” non debba essere atomistica, dovendo, per contro, implicare una verifica globale (ovverosia non considerando separatamente i singoli parametri, ma valutandone l’impatto complessivo), il Collegio ritiene che la documentazione versata in comparazione da parte resistente sia idonea a contrastare l’efficacia probatoria degli elementi presuntivi dedotti dal ricorrente, dovendosi, consequenzialmente, riconoscere la natura facoltativa delle polizze assicurative sottoscritte, con conseguente rigetto della domanda.

 

 

 

Qui il testo integrale della decisione.