Nota a ABF, Collegio di Milano, 18 settembre 2026, n. 8404.
Massima redazionale
Nel caso di specie, oggetto di contestazione sono sei operazioni avvenute nell’arco di venti minuti.
Dalle dichiarazioni rese dalla cliente nel ricorso risulta che, nella convinzione di attuare operazioni volte al blocco di pagamenti fraudolenti, la stessa autorizzava da app i bonifici disposti dai truffatori tramite home banking. Secondo l’orientamento dei Collegi, se il concorso causale dell’utente in fase dispositiva e/o autorizzativa è parziale (ad es. con l’inserimento di uno dei fattori di autenticazione), la transazione non deve intendersi, per ciò solo, autorizzata, poiché la normativa speciale (PSD2 e disposizioni di recepimento), prescindendo dalla nozione civilistica di “consenso”, dispone che quest’ultimo debba essere prestato nella forma convenuta tra il pagatore stesso e il PSP.
Resta ovviamente ferma la possibilità di valutare in concreto se l’utente abbia agito in modo fraudolento o, ancora, non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7 con dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 12 D.lgs. n. 11/2010.
In merito all’autenticazione forte, con riferimento alla fase di accesso all’home banking, come affermato dall’intermediario e sulla base delle evidenze prodotte, risulta che i fattori di autenticazione siano:
- fattore di conoscenza: corretto inserimento del codice cliente e della password;
- fattore di possesso e conoscenza: ricezione di una notifica push sull’app, autorizzata mediante PIN.
Con riferimento alla prova della SCA relativamente alle operazioni di bonifico, sulla base delle evidenze prodotte e sopra riportate risulta che l’operazione è stata autenticata tramite:
- notifica push, inviata sull’app della cliente (fattore di possesso);
- inserimento del PIN di 6 cifre, scelto in fase di enrollment (fattore di conoscenza).
Risulta, quindi, provata la SCA sia con riferimento alla fase di accesso, sia con riguardo all’inserimento delle operazioni di bonifico. Sulla base delle evidenze prodotte risulta che:
- nessuno dei due numeri presenti nel messaggio è riconducibile all’intermediario convenuto, né, tantomeno, a quello individuato nel messaggio;
- il messaggio non si inserisce in nessuna conversazione tra la cliente e la Banca;
- il numero di carta su cui sarebbe stato addebitato il pagamento è interamente oscurato e non può, perciò, essere ricondotto ad alcuno strumento detenuto dalla dipendente;
- inserendo il numero su un motore di ricerca online, si trovano segnalazioni dello stesso come utenza telefonica usata per truffe, più nello specifico per frodi legate al sistema di pagamento, come nel caso di specie.
D’altro canto però, ferma la colpa grave della ricorrente, si rinvengono elementi di anomalia in quanto risultano effettuati, nell’arco di 21 minuti, n. 6 bonifici, per il considerevole importo complessivo di circa cinquantamila euro, con beneficiari persone fisiche aggiunte alla rubrica dell’utente minuti prima di disporre il pagamento. Inoltre, parte ricorrente insiste nell’evidenziare l’anomalia, per un conto societario usato per pagare i fornitori, di effettuare operazioni con questi importi nei confronti di persone fisiche.
Alla luce di quanto precede, il Collegio rinviene dunque un concorso colposo dell’intermediario, che può essere quantificato in un terzo rispetto alla somma complessiva oggetto di frode.
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