Nota a Trib. Brindisi, 24 luglio 2026.
Massima redazionale
Analizzando i due modelli di ammortamento – francese e italiano – si percepisce, agevolmente, il fatto che la differenza tra i due sistemi sta nella velocità di rimborso del capitale che, nel regime semplice, avviene più rapidamente così da alleggerire il monte interessi.
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Deve ritenersi che il contratto che non specifichi i costi derivanti dall’applicazione dell’ammortamento alla francese sia illegittimo e, in particolare, affetto da nullità testuale parziale, non sotto il profilo dell’eventuale indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c., in quanto profilo di invalidità già escluso dalle S.U., ma in virtù della palese mancanza di un requisito formale, in virtù dell’art.117, co. 4 e 7, TUB, secondo cui: “4. I contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”; ciò, essendo evidente come lo sviluppo del piano di rimborso con il regime della capitalizzazione composta sia diverso da quello della capitalizzazione semplice, dal momento che, a parità di tasso annuale nominale indicato, in tale secondo regime, gli interessi sono meno onerosi.
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Se il regime finanziario adottato modifica, in melius od in peius per il cliente, il costo complessivo dell’operazione finanziaria, andando ad incidere sull’ammontare degli interessi – e, dunque, sul prezzo – logico corollario è che esso ha attitudine a condizionare il prezzo del contratto, circostanza questa, che ne impone una evidenziazione formale per iscritto ex art. 117 TUB, quale espressione della c.d. “forma con finalità informativa e protettiva dell’utente del sistema bancario”, e, quindi, del c.d. neoformalismo negoziale che costituisce, a sua volta, deroga di settore al principio della libertà delle forme.
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Non rileva al fine di escludere la predetta sanzione di nullità, che – pur con un’operazione di calcolo più o meno complessa e con l’ausilio del piano di ammortamento – si possa giungere ad individuare gli importi dovuti, dovendosi distinguere, da un lato, il profilo della determinatezza del contratto ex art. 1346 c.c. quale elemento strutturale del contratto; dall’altro, quello dell’effettiva conoscibilità tecnico – matematica del prezzo applicato e, dunque, di tutte le voci di costo; valore garantito dalla modalità di pattuizione, per iscritto imposta dalla normativa di settore (bancaria, così come consumeristica), quale strumento volto, sul piano ideologico, a neutralizzare le asimmetrie conoscitive delle parti rispetto alla materia negoziata.
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È evidente che la ratio di effettività dell’informazione – sottesa allo speciale obbligo di forma scritta che è prescritto dall’art. 117 TUB – osta a che la scelta del regime di capitalizzazione sia operata solo indirettamente attraverso l’adozione di un modello di piano di ammortamento in luogo di un altro.
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Dalla nullità (testuale e parziale) per violazione della forma prescritta dal 117 TUB, discende l’obbligatorietà della sostituzione del tasso convenzionale con quello del tasso BOT, come comminata ex art. 117, comma 7, TUB, ciò, per effetto dell’operatività del meccanismo di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione, per l’appunto, del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale con il tasso sostitutivo.
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