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Nota a Trib. Latina, Sez. II, 30 giugno 2026, n. 1401.

Cristiano Pennacchia

Studio Legale Pennacchia

La sentenza del Tribunale di Latina del 30 giugno 2026 si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di cassazione in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., offrendo tuttavia un significativo contributo con riguardo all’individuazione dei mezzi di prova idonei a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, ove il debitore contesti l’effettiva inclusione del proprio rapporto nella cessione, incombe sul cessionario l’onere di dimostrare documentalmente la propria titolarità. La decisione in commento, tuttavia, si spinge oltre, individuando espressamente quali documenti non siano idonei ad assolvere tale onere probatorio.

Nel caso di specie, il Tribunale ha negato efficacia probatoria alla dichiarazione rilasciata dalla banca cedente dopo l’instaurazione del giudizio, osservando che una ricostruzione successiva dell’operazione non può sostituire la prova documentale dell’effettivo contenuto del contratto di cessione.

In particolare, il Tribunale di Latina ha statuito che detta dichiarazione “redatta dopo la notifica dell’atto di opposizione intervenuta il 3 ottobre 2024, non appare dunque idonea a comprovare l’inclusione del credito nel contratto del 25 novembre 2019 poiché detta prova deve essere necessariamente di natura documentale e non può che consistere nella produzione del contratto medesimo o di altra idonea documentazione coeva all’atto di cessione dalla quale si possa dedurre l’inclusione del credito ceduto nel contratto di cessione non prodotto”.

Parimenti, anche la certificazione notarile del credito, è stata ritenuta non solo tardivamente prodotta, ma anche priva di valenza probatoria. Il Giudice  ha evidenziato, infatti, come il Notaio richiami nella stessa una “lista” depositata agli atti del medesimo che tuttavia “non risulta allegata alla predetta “certificazione” e quindi depositata agli atti del presente giudizio così come non risulta allegato il contratto di cessione anche per consentire il contradditorio delle parti sul contenuto dei predetti atti e il vaglio del giudice in ordine alla congruenza tra i dati riportati nella “certificazione” quelli riportati nella “lista” e nel contratto di cessione e il credito azionato in monitorio secondo le ordinarie regole processuali”.

La mancata allegazione della “lista” alla certificazione notarile del credito e di conseguenza la sua mancata produzione in giudizio ha chiaramente impedito tanto il controllo del Giudice quanto il pieno esercizio del contraddittorio da parte del debitore.

Con riferimento alla “certificazione notarile del credito” il Tribunale di Latina ha statuito che “Non risulta infatti compatibile con le ordinarie norme che impongono il contraddittorio delle parti e il controllo del giudice quello di attribuire alla “dichiarazione” resa da un terzo, non assunta peraltro secondo le norme sulla testimonianza, efficacia probatoria in ordine ad una circostanza la cui dimostrazione è onere probatorio attribuito alla parte”.

La conclusione cui perviene il Tribunale appare condivisibile. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per attribuire efficacia probatoria decisiva a dichiarazioni unilaterali o ad attestazioni formatesi nel corso del giudizio, con un’evidente attenuazione dell’onere probatorio gravante sul cessionario e delle garanzie del contraddittorio.

Il profilo di maggiore interesse della decisione risiede, non tanto nella riaffermazione dell’onere probatorio gravante sul cessionario, quanto nella delimitazione dei mezzi di prova utilizzabili.

Il Tribunale chiarisce che le dichiarazioni della banca cedente e le certificazioni notarili non possono assurgere a surrogati della produzione del contratto di cessione o di altra documentazione coeva idonea a dimostrare il trasferimento del credito.

La sentenza rappresenta, pertanto, un ulteriore tassello nell’evoluzione della giurisprudenza in materia, spostando l’attenzione dalla mera individuazione del soggetto onerato della prova alla qualità e all’idoneità dei mezzi istruttori impiegati per assolvere tale onere.

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