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Nota a Trib. Napoli Nord, 1° settembre 2026, n. 2870.

di Veronica Valeria Loi

Avvocato

Con la sentenza n. 2870/2026 del 1° settembre 2026, il Tribunale di Napoli Nord esamina, nell’ambito di una controversia concernente alcune garanzie personali, quattro questioni strettamente connesse: la riferibilità delle sottoscrizioni, la qualificazione del negozio di garanzia, l’applicazione della disciplina di tutela del garante consumatore e l’incidenza delle preclusioni processuali sull’operatività dei rimedi sostanziali.

L’iter motivazionale della decisione segue una precisa progressione logica. Il giudice verifica anzitutto la provenienza delle sottoscrizioni e delimita, così, le garanzie suscettibili di scrutinio; procede, quindi, alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia; sottopone le clausole contestate al controllo di vessatorietà; chiarisce, infine, il rapporto tra nullità di protezione ed eccezione di decadenza.

Con riguardo alla garanzia risultata autentica, il Tribunale qualifica il negozio come fideiussione, valorizzandone il contenuto complessivo ed escludendo che la sola previsione del pagamento a semplice richiesta ne determini la riconduzione al contratto autonomo di garanzia.

Riconosciuta la qualità di consumatore della garante, dichiara, inoltre, nulle per vessatorietà la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e quella di deroga all’art. 1957 c.c., reputando, invece, valide le ulteriori pattuizioni esaminate.

Il passaggio di maggiore rilievo riguarda, tuttavia, il piano processuale. Il Tribunale partenopeo statuisce che la nullità della clausola derogatoria ripristina la disciplina legale, ma non determina automaticamente la decadenza del creditore: questa integra un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alle ordinarie preclusioni. La pronuncia pone così in evidenza il necessario coordinamento tra tutela sostanziale del garante e tempestivo esercizio delle relative difese.

Ma andiamo per ordine, partendo dalla ricostruzione della vicenda processuale per esaminare, successivamente, i principali snodi della motivazione.

 

Il caso.

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia nei confronti della società debitrice principale e di due garanti persone fisiche, obbligate, ciascuna entro il massimale di euro 300.000,00, al pagamento di un credito superiore a un milione di euro, maturato in conseguenza del mancato saldo di numerose forniture commerciali.

Le garanti proponevano opposizione, eccependo, sotto un primo profilo, l’incompetenza territoriale del giudice umbro in forza del foro del consumatore e, sotto altro profilo, l’inesistenza delle obbligazioni fideiussorie, sul presupposto dell’apocrifia delle sottoscrizioni apposte alle dichiarazioni di garanzia.

Il Tribunale di Perugia accoglieva l’opposizione limitatamente alla questione di competenza, dichiarandosi territorialmente incompetente e rimettendo la controversia, per le rispettive posizioni, ai Tribunali di Napoli Nord e di Santa Maria Capua Vetere. La decisione muoveva dalla qualificazione delle fideiussioni come contratti soggetti alla disciplina consumeristica e dalla conseguente operatività del foro del consumatore.

Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società creditrice reiterava le pretese già azionate. In via principale, domandava la condanna di ciascuna convenuta al pagamento delle somme dovute, nei limiti del rispettivo massimale; in via subordinata, formulava una domanda di responsabilità personale, assumendo che le convenute, attraverso una condotta omissiva, avessero ingenerato un affidamento circa l’esistenza e l’operatività delle garanzie.

Nel giudizio riassunto, le garanti contestavano integralmente la pretesa creditoria, reiterando il disconoscimento delle sottoscrizioni e chiedendo “l’accertamento della nullità e/o dell’inefficacia dei contratti di fideiussione ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonché delle clausole nn. 3, 4, 7 e 8, reputate vessatorie e/o abusive per contrasto con la disciplina generale e consumeristica e, con specifico riguardo alla garanzia asseritamente sottoscritta, anche per difetto di specifica approvazione ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.”. Escludeva, inoltre, di avere tenuto condotte idonee a ingenerare, in capo alla creditrice, un affidamento giuridicamente rilevante.

La sentenza, come anticipato, ordina le questioni secondo una scansione logicamente rigorosa: dapprima accerta la provenienza delle scritture; quindi, soltanto con riguardo alla garanzia riferibile alla parte, procede alla qualificazione del negozio e al controllo sul contenuto delle relative clausole.

 

La verifica preliminare: autenticità delle sottoscrizioni

L’accertamento tecnico sulle sottoscrizioni costituisce, dunque, il presupposto logico dell’intero percorso decisorio e conduce a una netta distinzione tra le posizioni delle due garanti. La consulenza tecnica, infatti, ha escluso, con riguardo ad una delle due garanti, la riferibilità delle sottoscrizioni apposte alla dichiarazione di garanzia, mentre ha accertato l’autografia della firma dell’altra garante. Quanto alla prima, pertanto, il Tribunale rileva che, “non essendo stata provata la riferibilità del documento e della sottoscrizione (…), non sussiste un contratto di garanzia sulla cui validità possano essere scrutinati gli effetti delle clausole nn. 3, 4, 7 e 8”. Quanto all’altra garante, accertata l’autenticità della sottoscrizione, il Tribunale ha invece proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto e al conseguente vaglio della validità delle singole pattuizioni.

 

Fideiussione o contratto autonomo di garanzia? Decisiva l’interpretazione complessiva del negozio

Nell’affrontare la qualificazione giuridica del rapporto di garanzia, il Tribunale adotta un criterio sostanziale, precisando che essa deve essere compiuta “avendo riguardo al contenuto complessivo della convenzione e alla funzione concretamente perseguita dalle parti, senza attribuire rilievo decisivo alla denominazione utilizzata nel documento”.

Su tale premessa, il giudicante ricostruisce la distinzione tra garanzia autonoma e fideiussione, per poi verificare a quale dei due schemi sia riconducibile il rapporto dedotto in giudizio.

Come ricorda il giudice campano, il contratto autonomo di garanzia, “è un contratto atipico, espressione dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c., con cui un terzo garante assume l’obbligo verso il creditore beneficiario di pagare a quest’ultimo, “a prima (o semplice) richiesta” e “senza eccezioni”, una somma determinata di denaro allo scopo non di garantire il puntuale adempimento della prestazione dovuta dal debitore originario, ma di riversare su se stesso il rischio di inadempimento o di inesatto adempimento della prestazione garantita e, dunque, assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento”.

La fideiussione, al contrario, si caratterizza per “l’accessorietà rispetto all’obbligazione principale, in quanto il fideiussore garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui, assumendo nei confronti del creditore un’obbligazione di garanzia collegata a quella del debitore principale e soggetta alle vicende di quest’ultima nei limiti stabiliti dalla legge”.

Il discrimine essenziale tra i due schemi risiede, pertanto, nell’accessorietà: il contratto autonomo di garanzia, difatti, “è privo del carattere dell’accessorietà, con la conseguenza che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, regola che è invece essenziale nella fideiussione ai sensi dell’articolo 1945 c.c.”[1]. Più precisamente, “l’adozione di tale atipico schema contrattuale determina l’impossibilità per il garante di sollevare non solo le eccezioni di natura processuale, ma anche eccezioni basate sull’inesistenza od invalidità del rapporto garantito, fatte salve le eccezioni che attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, quelle inerenti al rapporto tra garante e beneficiario ed infine quelle relative all’inesistenza o alla nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa del contratto garantito, laddove attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta”[2].

Quanto agli “elementi sintomatici dell’una e dell’altra figura contrattuale”, il Tribunale richiama l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel cui ambito si afferma “che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” generalmente è circostanza idonea a qualificare il negozio quale contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, “salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale”[3]. Sicché, come precisato anche di recente dalla Suprema Corte, “pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell’intero contratto, ai fini dell’interpretazione della volontà delle parti”[4]. E, sempre la Suprema Corte, ai fini della qualificazione del contratto di garanzia, ha avuto modo di precisare che l’inserimento della clausola in parola “non vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, dovendosi considerare l’intero contenuto della convenzione negoziale e l’acquisito compendio probatorio. La qualificazione della garanzia deve tenere conto del collegamento della fideiussione alle condizioni enunciate nel bando e alla natura solidale della garanzia stessa”[5].

In chiusura della ricostruzione, il Tribunale richiama la recente pronuncia della Cassazione n. 1292/2026 [] che ha ribadito come “il garante può peraltro in ogni caso sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, e in particolare l’eccezione di relativa estinzione”[6].

Alla luce dei principi sopra richiamati, il Giudice campano qualifica la garanzia dedotta in giudizio come fideiussione. Secondo il magistrato, infatti, il dato letterale e il contenuto sostanziale dell’atto convergono verso lo schema tipico. In particolare, costituiscono indici della natura fideiussoria del rapporto: la denominazione «Dichiarazione di fideiussione», la qualifica di «fideiussore solidale ed indivisibile», il riferimento alle obbligazioni presenti e future della debitrice e il richiamo agli artt. 1944 e 1957 c.c.

Né a una diversa conclusione condurrebbe l’aggettivo «indipendente», inserito nella clausola n. 2: letto nel contesto complessivo della pattuizione, esso esprime il carattere aggiuntivo della garanzia rispetto ad altre garanzie reali o personali, senza recidere il collegamento con il rapporto principale.

Neppure la previsione del pagamento a semplice richiesta, accompagnata dalla rinuncia alla preventiva escussione, risulta decisiva: tali pattuizioni disciplinano le modalità di attivazione della garanzia, ma non esprimono una generale rinuncia alle eccezioni inerenti all’obbligazione garantita.

In definitiva, nel caso esaminato, gli elementi che ritenuti rilevanti ai fini della qualificazione del negozio come fideiussione sono i seguenti:

  • la garanzia è espressamente denominata fideiussione;
  • la garante è qualificata come fideiussore;
  • l’oggetto della garanzia è costituito dalle obbligazioni della debitrice principale;
  • non è prevista una generale rinuncia alle eccezioni inerenti al rapporto garantito;
  • il pagamento a semplice richiesta è accompagnato dalla sola rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
  • infine, lo stesso contratto richiama espressamente l’art. 1957 c.c., sia pure per prevederne la deroga.

La qualificazione del negozio come fideiussione comporta, di conseguenza, l’applicazione degli artt. 1936 ss. c.c., ferma restando la necessità di verificare la validità delle singole deroghe convenzionali.

 

Il garante consumatore e il controllo sulle clausole vessatorie

Inoltre, in perfetta continuità con quanto già affermato dal Tribunale di Perugia nel dichiarare la propria incompetenza, il Tribunale di Napoli Nord ribadisce sia la “qualità di consumatore delle due garanti” sia l’applicabilità, nella specie, della disciplina del Codice del Consumo, “avendo le garanti agito non per scopi di natura professionale, ma privatistica”.

La decisione recepisce, infatti, il criterio soggettivo riferito alle parti del contratto di garanzia: la persona fisica può essere consumatore quando presta la fideiussione per finalità estranee alla propria attività professionale, senza che la natura imprenditoriale del rapporto principale sia di per sé decisiva[7].

Di conseguenza, accertata la natura fideiussoria del rapporto e considerata incontestata la qualità di consumatore delle garanti, il Tribunale ha sottoposto le clausole contestate al vaglio degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo).

Nella fattispecie sub judice, le disposizioni contrattuali reputate vessatorie e/o abusive per contrasto con la disciplina generale e consumeristica sono state, innanzitutto, le clausole nn. 3 e 4. Nello specifico, “la clausola n. 3 prevede la rinuncia irrevocabile al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., nonché l’obbligo della garante di procedere all’immediato pagamento a semplice richiesta scritta della creditrice”. La clausola n. 4, invece, “prevede l’esonero della creditrice dall’onere di agire nei confronti della debitrice principale entro i termini di cui all’art. 1957 c.c., stabilendo espressamente che la garante rimanga obbligata anche nell’ipotesi in cui la creditrice non abbia proposto, ovvero non abbia proseguito, le proprie istanze nei confronti della debitrice principale”.

Per il giudice, “entrambe le pattuizioni devono ritenersi vessatorie, in quanto determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, incidendo in modo rilevante sulla posizione della consumatrice garante”. Tali previsioni determinano, infatti, un “significativo aggravamento della posizione giuridica della consumatrice, alla quale vengono sottratte rilevanti tutele riconosciute dall’ordinamento, senza che sia stata fornita la prova che le relative clausole siano state oggetto di specifica trattativa individuale che le avrebbe consentito di incidere effettivamente sul suo contenuto”.

A ciò si aggiunga “che le stesse non risultano specificamente sottoscritte ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. a dimostrazione della effettiva mancanza di consenso espresso in ordine a tale specifica modifica peggiorativa della sua posizione di garanzia rispetto alle modalità di escussione del debitore principale”.

Ne consegue che le clausole nn. 3 e 4 devono essere dichiarate nulle. Nei rapporti tra le parti non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni derogatorie in esse contenute, restando operante la disciplina legale della fideiussione e, in particolare, quella dettata dagli artt. 1944 e 1957 c.c.”

Diversa, invece, la valutazione della clausola n. 7, che pone a carico del fideiussore le spese di stipulazione. La validità della pattuizione si fonda su due distinti rilievi. In primo luogo, per il suo contenuto, la clausola non rientra tra quelle soggette alla specifica approvazione prevista dall’art. 1341, comma 2, c.c., poiché non introduce limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. In secondo luogo, essa non incide sull’oggetto, sull’estensione o sulle modalità di esercizio dell’obbligazione fideiussoria, né determina un aggravamento della posizione giuridica del garante. Alle medesime conclusioni conduce il vaglio alla luce degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005.

Quanto, infine, alla clausola n. 8, relativa alla competenza territoriale, il Tribunale si limita a richiamare le valutazioni già espresse dal Tribunale di Perugia e ne conferma la validità.

 

Art. 1957 c.c.: la nullità della deroga non salva l’eccezione tardiva

Un altro profilo della decisione di particolare interesse risiede nella distinzione, sul piano sostanziale e processuale, tra l’invalidità della clausola derogatoria e l’operatività della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. Il Tribunale chiarisce, infatti, che, “in assenza di una valida deroga all’art. 1957 c.c., la permanenza dell’obbligazione della garante è soggetta alle condizioni previste da tale disposizione”[8]. Ciò nondimeno, “la declaratoria di inefficacia della clausola derogatoria non determina automaticamente la decadenza della creditrice ai sensi dell’art. 1957 c.c.”. In termini conformi, infatti, la Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 21239/2026, ha precisato che “non sussiste alcun automatismo tra la declaratoria di nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e la decadenza del creditore, trattandosi di questione distinta, che deve essere specificamente e tempestivamente eccepita dal garante”.

Nel caso scrutinato, tuttavia, “l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c. non risulta essere stata tempestivamente formulata”: essa è stata “sollevata soltanto negli scritti conclusionali”. Tale deduzione non può, pertanto, secondo l’organo giudicante, “essere esaminata nel merito in quanto proposta tardivamente. La decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. integra, infatti, un’eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente dedotta dalla parte che intenda avvalersene, non potendo essere proposta per la prima volta negli scritti conclusionali”.

Il Tribunale sottolinea, in particolare, la necessità di tenere distinte “la questione relativa alla validità della clausola derogatoria da quella concernente l’operatività della decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.: la prima attiene alla validità della pattuizione contrattuale e alla sua compatibilità con la disciplina consumeristica; la seconda presuppone, invece, la tempestiva allegazione e deduzione, da parte del fideiussore, dei fatti posti a fondamento della decadenza”.

Da tale distinzione discende che “pur dovendosi dichiarare la nullità della clausola n. 4, non può essere accolta, perché tardivamente proposta, l’eccezione di decadenza della creditrice ai sensi dell’art. 1957 c.c.”.

 

Firma apocrifa e responsabilità da affidamento: il silenzio non basta.

Il magistrato, infine, afferma che l’esclusione della provenienza della firma non determina, da sola, una responsabilità della persona indicata come garante. La domanda subordinata della creditrice richiedeva la prova di una specifica condotta imputabile alla convenuta, della conoscenza della situazione, dell’idoneità del comportamento a generare l’affidamento e del nesso causale con il pregiudizio lamentato.

La responsabilità da affidamento non supplisce alla mancanza del contratto se non sono provati, con autonoma consistenza, tutti i presupposti della condotta allegata.

La soluzione evita che la mancata contestazione di una comunicazione contabile si trasformi in una fonte surrettizia di obbligazione di garanzia.

Il dispositivo: condanna selettiva e spese secondo soccombenza

In conclusione, il Tribunale:

  • accoglie la domanda principale nei confronti della garante la cui firma è risultata autentica, condannandola al pagamento di € 300.000;
  • rigetta la domanda principale verso la garante la cui sottoscrizione è risultata apocrifa;
  • dichiara assorbita la domanda subordinata nei confronti della garante condannata e la respinge, per difetto di prova, nei confronti della convenuta la cui firma è risultata apocrifa;
  • regola le spese secondo la soccombenza, con riparto anche delle spese di CTU.

 

Considerazioni finali: tutela sostanziale e strategia processuale

La pronuncia consegna un principio di particolare rilievo: la tutela sostanziale del garante è effettiva solo se si traduce in una tempestiva strategia processuale. Il riconoscimento della qualità di consumatore rafforza il controllo sulle condizioni unilateralmente predisposte e consente di espungere le clausole abusive; non sostituisce, tuttavia, l’iniziativa della parte quando la legge le riserva l’esercizio della difesa. Il diritto riconosciuto dall’ordinamento, se azionato oltre le preclusioni, resta privo di effetto nel giudizio.

L’art. 1957 c.c. rende evidente tale distinzione. La nullità della clausola derogatoria ripristina il regime legale, ma non determina automaticamente la decadenza del creditore né consente al giudice di rilevarla d’ufficio. Poiché si tratta di un’eccezione in senso stretto, il garante deve dedurla in modo specifico e tempestivo. La nullità di protezione rimuove, dunque, la clausola abusiva ma solo una difesa tempestiva rende operante la tutela conseguente.

 

 

 

 

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[1] Cfr. ex multis: Cass. n. 16213 del 2015, Cass. n. 15108 del 2013.

[2] Cfr. ex multis: Cass. n. 31956 del 2018, Cass. n. 16345 del 2018, Trib. di Teramo, sez. I, sent. n.1142 del 09/11/2022.

[3] Cfr. ex multis: Cass. 27619 del 2020, Cass. 4717 del 2019.

[4] Cfr.: Cass. civ., sez. I, n. 14945 del 04/06/2025 che – come ricorda il giudice partenopeo – “ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l’estensione della “fideiussione” a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.

[5] Cfr.: Cass. Civ. Sez. III, Ord. n. 10265/2025.

[6] Cfr.: Cass. civ. n. 1292/2026 del 21/01/2026, laddove si ribadisce, tra l’altro, che “Il contratto autonomo di garanzia […], espressione dell’autonomia negoziale ex articolo 1322 del codice civile, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (ad esempio, l’obbligazione dell’appaltatore), laddove la fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione principale altrui”.

[7] Tale assunto, come rimarca lo stesso organo giudicante “si pone, tra l’altro, in armonia con le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5868/2023, riguardo alla qualifica di “consumatore” come definito dall’art. 3 del Codice del Consumo, superando la precedente teoria c.d. “del professionista di rimbalzo” o “di riflesso”, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15), che hanno affermato il principio secondo cui «Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. Atti strumentali in senso proprio)» (cfr., da ultimo, Cass., n. 25612/2025; Cass., n. 29746/2025)”. Principio, tra l’altro, ritenuto applicabile, a fortiori, anche al contratto autonomo di garanzia, atteso appunto il carattere di autonomia della garanzia rispetto al rapporto garantito (cfr., in tal senso, Cass., n. 25914/2019; Cass., n. 5423/2022).

[8] Ai sensi dell’art. 1957 c.c. «Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato dell’obbligazione principale. In questo caso però allo l’istanza stesso contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore».   

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