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Nota a Trib. Frosinone, 22 maggio 2026, n. 356.

di Federico Pedonese

Avvocato

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Frosinone, nell’accogliere integralmente l’opposizione e condannare la convenuta-opposta cessionaria del credito al pagamento delle spese di lite, partendo dal presupposto che “…l’opponente non si è limitato a contestare la titolarità del credito in capo a […] sotto il solo profilo del difetto probatorio, ma ha contestato la stessa esistenza del contratto di cessione intervenuto tra l’odierna convenuta e l’originaria creditrice […]…” e che “…Nel caso di specie, […] non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione di crediti pecuniari (che, sulla base dei dati ricavabili dall’avviso di cessione, sarebbe stato concluso in data 20 dicembre 2017), pur essendone stata specificamente contestata l’esistenza da parte dell’attore…” ha dunque conseguentemente stabilito che “…Pertanto, a fronte della contestazione dell’esistenza del contratto di cessione da parte dell’opponente, parte opposta ha omesso di depositare il contratto ovvero documentazione idonea a comprovarne l’esistenza…” e, in riferimento alla dichiarazione di cessione depositata in atti, a pag.9 della stessa sentenza ha potuto stabilire che “…come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità già citata [Cass. Civile, Ord. Sez. 3, n. 34641 del 2025], la dichiarazione di cessione ovvero l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, benché utili ai fini della prova della titolarità del credito, non sopperiscono all’omessa allegazione del contratto di cessione ove a essere contestata sia proprio l’esistenza di quest’ultimo, e non sono comunque sufficienti a fornire la prova richiesta…”.

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