Nota a App. Napoli, Sez. III, 11 febbraio 2026, n. 1776.
Massima redazionale
In linea con il costante orientamento di legittimità, la Corte territoriale napoletana ribadisce il principio per cui il correntista non sia tenuto a dare prova scritta dell’apertura di credito. Ed invero, anche nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per il difetto di forma di cui all’art. 117, comma 1, TUB integra una nullità di protezione, potendo essa operare “soltanto a vantaggio del cliente” (art. 127, comma 2, TUB): con la conseguenza che il mancato rispetto dell’obbligo di documentazione dell’accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.
Non merita, inoltre, condivisione l’affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito. L’art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall’art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera “soltanto a vantaggio del cliente”, l’obbligo di forma posto dall’art. art. 117, comma 1, TUB, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della Banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che a norma dell’art. 127, comma 2, TUB, la nullità di protezione possa essere rilevata d’ufficio dal Giudice[1]. Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della Banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l’onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall’art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l’art. 2725[2].
È vero che secondo la giurisprudenza di legittimità l’esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della Banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa Banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della Banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della stessa Banca. Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell’apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all’esistenza dell’apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni. Ebbene, Il Tribunale, nel caso di specie, si è limitato ad escludere, in via generale e astratta, che possa farsi ricorso alle presunzioni per dimostrare il contratto di apertura di credito: il che non è corretto in diritto.
L’inutilizzabilità della prova per presunzioni non trova fondamento nemmeno sul rilievo per cui nella fattispecie occorreva aver certezza quanto al limite dell’affidamento. Poiché – nella prospettiva sopra indicata (avendo, cioè, riguardo al regime della nullità di protezione) – la pattuizione di un obbligo della Banca di eseguire operazioni di credito bancario passive può emergere dal contegno dello stesso Istituto di credito nella gestione del conto, la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in C/C, ma incide, come si dirà qui di seguito, sull’onere probatorio del quantum dell’affidamento, e non già dell’an, e, in ogni caso, viene in considerazione se correlata all’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata dalla Banca convenuta.
A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti, quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la Banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un’apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
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È consolidato l’orientamento di legittimità, per il quale è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. o che chieda di espungere dal calcolo del saldo passivo preteso dalla banca le appostazioni debitorie illegittime, allegare (e provare) i fatti costitutivi della domanda; mentre all’Istituto di credito che oppone l’eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere ha l’onere di “allegare” solo l’inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione di prescrizione del credito preteso, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti[3]: principio, questo, sulla ripartizione dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c. che è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita[4]. L’onere di allegazione e prova comprende, evidentemente, anche il limite dell’eventuale affidamento che consente di qualificare come ripristinatorie e non solutorie le rimesse effettuate a copertura di poste indebite, anche se, per effetto dei rilievi che precedono, l’esistenza di un affidamento è oggetto di un’eccezione in senso lato e, perciò, esso può essere oggetto di rilevazione officiosa ex actis (e può essere provato – come si è visto – con qualunque mezzo, anche per presunzioni). È comunque necessario che “emerga almeno l’ammontare accordato al correntista”[5]. Del resto, una cosa è l’affidamento in apertura di credito in conto corrente, tutt’altra cosa la mera esistenza – eventualmente desunta da un atteggiamento tollerante della banca – di una linea di credito attivabile dal cliente mediante distinte pratiche di sconfinamento. Ed ancora più chiaramente, la Corte di legittimità ha affermato che “la generica esistenza dell’affidamento, volto a paralizzare l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, non abbia rilievo di per sé, laddove disgiunta dalla individuazione del limite di esso, per l’ovvia considerazione che, ove sia ignoto il limite dell’affidamento, diviene impossibile stabilire se e quali rimesse abbiano effettivamente carattere ripristinatorio piuttosto che solutorio”[6].
È stato, dunque, di recente[7] ribadito il principio per cui “in tema di conto corrente bancario è onere del correntista che alleghi l’esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse provare anche il limite dell’affidamento”.
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In parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli dispone, tenuto conto dell’eccezione di prescrizione delle eventuali rimesse solutorie (secondo motivo di gravame incidentale), supplemento peritale. A detti fini, si considereranno solutorie tutte le rimesse che eccedono detti limiti, ma sulla scorta dei saldi rettificati e non già di quelli Banca. Anche sul punto, l’orientamento della Sezione, in conformità dell’univoco orientamento di legittimità, è nel senso che, nei contratti di C/C cui acceda una apertura di credito, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio[8].
Il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all’art. 1194, secondo comma, c.c., è, difatti, applicabile solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria, in quanto eseguito su un conto corrente scoperto avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento, non anche ove l’annotazione degli interessi avvenga su un conto passivo nei limiti dell’affidamento[9]. Pertanto, al fine di “verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità (…), previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”[10].
Ne consegue che l’individuazione delle rimesse di natura solutoria, ai fini per cui è causa, deve essere condotta in base ai saldi rettificati, tenuto conto delle poste ivi illegittimamente annotate, le quali vanno depurate dalle annotazioni che siano state ritenute illegittime[11].
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[1] Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, la loro “dichiarazione”, ove sia mancata un’espressa domanda della parte pure all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione ― come nel caso in esame ― nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. n. 26242 e n. 26243 del dicembre 2014).
[2] Cfr. Cass. n. 33668/2025.
[3] Cfr. Cass., Sez. Un., n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici: ex multis, Cass. n. 34997/2023.
[4] Cfr. Cass. n. 9706/2024.
[5] Cfr. Cass. n. 11016/2024.
[6] Cfr. Cass. n. 28990/2025.
[7] Cfr. Cass. n. 854/2026.
[8] Cfr. Cass. n. 9141/2020.
[9] Cfr. Cass. n. 3858/2021.
[10] Cfr. Cass. n. 9141/2020.
[11] Cfr. Cass., Sez. Un., n. 19750/2025.
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