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Nota a App. Napoli, Sez. VII, 11 settembre 2025.

La Corte di Appello di Napoli, con la pronuncia che qui ci occupa, offre un’importante sintesi operativa su temi cardine del contenzioso bancario: la prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco, la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust e la qualificazione processuale dell’eccezione ex art. 1957 c.c. Sui punti, la Corte ribadisce principi di giurisprudenza consolidati. Inoltre, dichiara inammissibile l’intervento del cessionario che, a fronte di una contestazione specifica sull’esistenza del contratto di cessione, non deposita l’atto, ritenendo insufficiente la sola produzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. Rigetta, inoltre, l’appello del fideiussore , giudicando inammissibili le censure sulla nullità “ABI” e sull’art. 1957 c.c.: per mancata produzione documentale in primo grado (violazione del divieto di nova in appello) nonché per tardività, trattandosi di eccezione da sollevare nel primo atto difensivo utile.

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Sommario: 1. Il fatto: un appello del fideiussore su questioni procedurali e di merito. – 2. La prova della cessione (art. 58 TUB). – 3. L’eccezione di nullità “ABI”: il fatto deve essere provato in primo grado. – 4. Eccezione ex art. 1957 c.c.. – 5. Conclusioni.

 

1. Il fatto: un appello del fideiussore su questioni procedurali e di merito.

La vicenda processuale origina da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un fideiussore. Rigettata l’opposizione in primo grado , l’appellante concentra le sue difese sulla nullità della fideiussione omnibus (sottoscritta nel 2005) , in quanto conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia per violazione della L. 287/90. Dalla declaratoria di nullità parziale (relativa alla clausola di deroga all’art. 1957 c.c. ), l’appellante invocava la “riviviscenza” della disciplina legale e la conseguente estinzione della garanzia. Parallelamente, nel giudizio di appello, interveniva una società cessionaria del credito , la cui legittimazione veniva prontamente contestata dall’appellante.

 

2. La prova della cessione (art. 58 TUB).

La Corte, preliminarmente, dichiara l’inammissibilità dell’intervento della società cessionaria. Il punto è di fondamentale rilevanza pratica. La difesa dell’appellante non si era limitata a contestare l’inclusione del proprio credito nella cessione, ma aveva contestato l’esistenza stessa del contratto di cessione tra la banca originaria e l’interventrice. La Corte, aderendo all’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 3405/2024 ), traccia una netta distinzione tra l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, garantita dalla pubblicazione in G.U. (che sostituisce la notifica individuale ex art. 1264 c.c.) e la prova della titolarità del diritto, ossia l’esistenza e il contenuto del contratto di cessione. Quando il debitore contesta specificamente l’an della cessione, la pubblicazione in G.U. non costituisce prova sufficiente. Il cessionario, in qualità di attore sostanziale, ha l’onere di produrre il contratto. Nel caso di specie, la società interventrice non solo non ha depositato il contratto di cessione , ma ha prodotto una mera “schermata del PC” , giudicata dalla Corte (correttamente) come un documento interno privo di valore probatorio oggettivo circa l’avvenuto trasferimento del credito specifico. La decisione è un warning per i cessionari: l’art. 58 TUB agevola l’operazione, ma non solleva dall’onere della prova in giudizio a fronte di una contestazione specifica.

 

3. L’eccezione di nullità “ABI”: il fatto deve essere provato in primo grado.

Sul merito dell’appello, la Corte applica un rigore processuale che si rivela fatale per il fideiussore. La Corte non entra nel merito della nullità (ormai pacifica in giurisprudenza dopo le Sezioni Unite n. 41994/2021 ), ma la rigetta per motivi procedurali. L’eccezione di nullità, pur rilevabile d’ufficio (art. 1421 c.c.) , deve fondarsi su fatti allegati e provati dalle parti, o comunque emergenti dagli atti. La Corte di Napoli sposa l’orientamento secondo cui il provvedimento della Banca d’Italia (n. 55/2005) e lo schema ABI uniforme non sono “norme di diritto” (per cui vale il iura novit curia), bensì fatti storici. Di conseguenza, la parte che intende far valere la nullità ha l’onere di allegare la conformità della fideiussione allo schema e produrre i documenti che provano l’intesa anticoncorrenziale (il provvedimento Bankitalia) e il testo dell’intesa (lo schema ABI) per consentire al giudice il confronto. L’appellante non aveva prodotto tali documenti in primo grado. La Corte, richiamando il divieto di nova in appello (art. 345 c.p.c.) , conclude che, non essendo possibile effettuare il confronto tra la fideiussione e lo schema, il presupposto costitutivo della nullità non è dimostrato. Si tratta di una lezione severa per i difensori: la nullità “ABI” non è un’eccezione “automatica” e va costruita fin dal primo atto difensivo.

 

4. Eccezione ex art. 1957 c.c..

La Corte dedica un passaggio autonomo, e altrettanto letale, all’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., che l’appellante riteneva “rivivente” a seguito della (presunta) nullità della clausola di deroga. I giudici napoletani ribadiscono che l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. configura un’eccezione in senso stretto. In quanto tale, non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile (la comparsa di costituzione in primo grado). Avendo l’appellante sollevato l’eccezione solo in appello , la Corte la dichiara inammissibile per tardività. La conseguenza è troncante: anche se la clausola di deroga fosse stata dichiarata nulla, tale nullità sarebbe rimasta “priva di effetti concreti“, poiché la difesa che ne scaturiva non è stata tempestivamente attivata.

 

5. Conclusioni.

La sentenza in commento costituisce un vademecum di rigore processuale. Le direttive che si possono tracciare sono le seguenti: a fronte di una contestazione specifica sull’esistenza del contratto di cessione, la produzione dell’avviso in G.U. è insufficiente. È imperativo produrre l’atto di cessione per superare l’eccezione Inoltre, in tema di difesa nel contenzioso bancario le eccezioni devono essere impostate con rigore ed esaustività sin dall’atto introduttivo, corredate di tutte le produzioni documentali necessarie, pena l’inammissibilità in una fase successiva del giudizio.

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