Nota a Trib. Ancona, Sez. II, 21 luglio 2025, n. 1312.
Nell’ambito di un più complesso contenzioso bancario, il giudice anconetano si occupa di un mutuo a tasso variabile, il cui testo contrattuale prevede, oltre al capitale da rimborsare ed alla cadenza mensile delle rate, il solo tasso annuo nominale (TAN) costruito sulla scorta del parametro mobile Euribor a 3 mesi (base 360) con l’addizione di uno spread. Non è quindi pattuito il TAE, tasso annuo effettivo, che esprime l’incremento di costo provocato dal regime di capitalizzazione composto quando sono previsti rimborsi infrannuali.
Il sistema di ammortamento adottato è quello “alla francese” con quote di capitale crescenti lungo il piano.
Il contratto non assume un accordo in merito alla scelta del regime di capitalizzazione che informa il piano di ammortamento.
Il Tribunale, anche con l’ausilio della disposta CTU, osserva come il piano di ammortamento in questione possa essere sviluppato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta producendo, pur con lo stesso tasso annuo nominale, interessi in misura diversa.
Il Tribunale affronta il problema della mancata previsione nel contratto del regime finanziario caratterizzante il piano di ammortamento.
L’omesso accordo non provoca alcuna indeterminatezza dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c. perché il cliente, alla vista del piano di ammortamento allegato, è in grado di determinare rata per rata gli importi dovuti, conoscendo il TAN e le quote di capitale in scadenza ad ogni rata con il relativo debito residuo.
Diversa portata assume invece per il giudicante l’omissione quando la confronta con la ratio e la struttura dell’articolo 117 del tub: spiega infatti come il regime finanziario, avendo attitudine ad incidere sulla quantità degli interessi e quindi del prezzo (in quanto espressione riflessa degli stessi), necessita di un patto ossequioso, nella forma, dell’art. 117 comma 4 del Tub.
Nell’esegesi della norma il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il contratto bancario pretende per la sua integrità strutturale non la semplice forma scritta, bensì la “forma ad informationem” avente il precipuo scopo di consentire il superamento delle asimmetrie informative tra banca e cliente.
Muovendosi in tale solco interpretativo il giudice osserva come non soddisfino il requisito di forma, così orientato dal punto di vista teleologico, accordi indiretti che non permettano al cliente di percepire immediatamente l’incremento del prezzo provocato dal regime di capitalizzazione composta, rispetto al semplice, quando i pagamenti sono suddivisi in rate infrannuali.
Il Tribunale analizza le differenze tra il piano in capitalizzazione composta e quello, meno oneroso, in capitalizzazione semplice, sottolineando come l’unico elemento distintivo risieda nella differente velocità di rimborso del capitale nel tempo: evidenzia come nel piano di ammortamento in regime semplice il rimborso del capitale avviene più rapidamente, alleggerendo il monte interessi, che sono calcolati ad ogni rata sul debito residuo.
Tale differenza è sostanziata dalla scrittura delle quote di capitale distribuite nel piano di ammortamento.
Il Tribunale giudica non confacente alla struttura del 117 Tub l’accordo sul regime finanziario celato nelle pieghe del piano di ammortamento, proprio per l’incapacità di rispondere al requisito della forma informativa voluto dalla norma.
Il giudice si confronta infine con le sentenze di legittimità che si sono occupate della materia oggetto della contesa.
Sul pronunciamento delle Sezioni Unite 15130/24, il tribunale sottolinea come nel mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato, unica tipologia contrattuale esaminata dal supremo consesso, il piano di ammortamento esprime compiutamente il prezzo del contratto attraverso la dichiarazione della quantità di interessi da versare ad ogni rata e così quella totale.
Ne fa conseguire che in tale contesto l’esplicitazione monetaria del prezzo rende superfluo il patto sul regime finanziario sotteso al piano di ammortamento, posto che il costo del finanziamento è manifestato in maniera immediatamente percettibile.
Il mutuo a tasso variabile, invece, causa la variabilità del tasso, non permette tale conoscenza a priori del monte interessi.
Il Tribunale entra poi nel merito delle affermazioni dei giudici di legittimità che, a mezzo delle sentenze nn. 7382/25 e 8322/85 hanno esteso i principi di cui alle S.U. 15130/2024 ai mutui a tasso variabile.
Osserva come secondo la Cassazione la carenza del patto sul regime di capitalizzazione non viola le prescrizioni di legge se il piano di ammortamento allegato al contratto riporta ““….l’indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”.
Il Tribunale di Ancona afferma di concordare con la Cassazione laddove per tasso effettivo si intenda il TAE , tanto che precisa come il “tasso effettivo” è comunemente definito TAE e non TAEG.
Si tratta del tasso che rende l’implemento di costo causato dal regime composto nei mutui con restituzioni infrannuali.
Qualora invece la Cassazione si sia riferita al TAEG, quale sede del patto sul regime finanziario adottato, per il Tribunale il principio non dovrebbe avere seguito.
Il motivo risiede nella circostanza che il TAEG, elemento puramente informativo e non oggetto di pattuizione, non può veicolare nel contratto il sistema di capitalizzazione composta, pena la violazione del 117 TUB.
Mentre il TAN ed il TAE sono tassi in senso tecnico, ed in quanto tali passibili di accordo, il TAEG nella sua precipua funzione informativa raccoglie elementi alieni al prezzo del contratto ed è oggetto di comunicazione, non di accordo.
A riprova della tesi esposta il Tribunale ricorda il pacifico approdo che vede il TAEG indicato in modo errato nel contratto non viziare in alcun modo il patto sul prezzo ex art. 117 TUB, proprio in quanto non annoverabile nella categoria dei tassi.
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