Nota a ACF, 25 giugno 2025, n. 8066.
Con la decisione pubblicata in data odierna, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) si è espresso, per la prima volta, sulla immeritevolezza di un finanziamento credit lombard.
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Parte ricorrente si recava presso l’Intermediario, che proponeva un’operazione consistente nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento a tasso variabile, su una linea di credito soggetta a scadenza di pari vincolo, per un ammontare complessivo pari a euro 1.921.000,00; l’operazione di finanziamento veniva garantita da pegno su una polizza. La somma de qua sarebbe, poi, stata utilizzata per investimento, che avrebbero asseritamente ingenerato plusvalenze tali da compensare il costo totale del finanziamento.
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Ebbene, in via preliminare, il Collegio ha accertato la violazione delle regole in tema di profilatura del cliente e di valutazione di adeguatezza dell’operatività controversa, perpetrata dall’Intermediario convenuto. Sebbene non sia revocabile in dubbio che la concessione del finanziamento, le operazioni di investimento effettuate e la costituzione in pegno delle polizze siano tra loro funzionalmente collegate e diano luogo ad una operazione unitaria in cui servizi di investimento (principali ed accessori) sono stati offerti unitamente ad altri servizi di investimento e a prodotti finanziari, non appare necessario in questa sede verificare se tale operazione unitaria sia immeritevole di tutela secondo l’ordinamento ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.: tale profilo viene ventilato da parte ricorrente, ma non costituisce oggetto di una specifica domanda di nullità nella parte conclusiva del ricorso, che si porrebbe comunque come domanda subordinata rispetto a quella di risarcimento; sia peraltro, la controversia può essere decisa accertando gli inadempimenti alle regole di condotta che hanno riguardato le operazioni di investimento e che, come subito si dirà, appaiono chiari e conclamati.
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Venendo al merito della vicenda, il Collegio rileva come la profilatura a cui è stato sottoposto il ricorrente presenti varie criticità. Atteso che gli investimenti in lite sono stati sottoscritti il 1° luglio 2021, l’intervista rilevante ai fini dello svolgimento della relativa valutazione di adeguatezza è quella del 31 luglio 2018 (quando il ricorrente aveva già 84 anni). Ebbene – fermo restando il principio di autoresponsabilità del cliente, più volte ribadito dal Collegio in merito alla compilazione dei questionari da parte degli investitori retail – giova anzitutto osservare che il questionario al tempo sottoposto all’odierno Ricorrente dà atto unicamente della risposta prescelta e non delle opzioni di risposta selezionabili e ciò a discapito della trasparenza e intellegibilità dei suoi contenuti. Inoltre, le informazioni raccolte attraverso l’intervista di appropriatezza non risultano – di per sé – sufficienti a identificare il generale livello di conoscenza ed esperienza del cliente in materia finanziaria e, men che meno, il suo livello di conoscenze ed esperienza pregresse in prodotti di investimento di tipo assicurativo. Nello specifico, la risposta “licenza media inferiore” fornita sul titolo di studio non risulta coerente con la reale condizione del Ricorrente, che aveva la sola licenza elementare.
Come già rilevato in altre occasioni, tale tipo di intervista presenta un contenuto scarno ai fini della rilevazione del livello di conoscenza del cliente, in quanto essa annovera, a tal fine, solo quattro domande vertenti su concetti generali di carattere finanziario (rapporto rischio/rendimento, principio di diversificazione, rischio di cambio, rischio di liquidità), da cui non è possibile desumere l’effettivo grado di conoscenza del Ricorrente rispetto alle 10 singole categorie di prodotti[1], ivi compresi i prodotti di investimento assicurativi di tipo unit-linked quale era la polizza di finanziamento. Le informazioni raccolte in relazione all’esperienza riguardano, invece, solo l’operatività posta in essere nell’ultimo anno tramite intermediari terzi che, in base a quanto dichiarato nella stessa intervista, avrebbe riguardato l’onnicomprensiva categoria di “Obbligazioni, Titoli di stato, Fondi comuni, Pronti contro termine, Azioni, Prodotti finanziari-assicurativi, Obbligazioni subordinate, Obbligazioni strutturate, Fondi Chiusi, Certificati, Derivati regolamentati”. Nell’intervista di adeguatezza, poi, la rilevazione, come propensione al rischio, di una “media oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita significativi (profilo bilanciato)” e di un orizzonte temporale “prevalentemente o totalmente di lungo periodo (oltre 60 mesi)”, scelta quest’ultima motivata “ai fini della pianificazione successoria”, risulta affidata a tre sole domande – una sulla propensione al rischio e due sull’orizzonte temporale – che il Collegio ha già in altre occasioni ritenuto deficitarie ed insufficienti a giustificare in che modo l’Intermediario sia poi pervenuto ad individuare la soglia massima di Kilovar5 (nella fattispecie, 27) da associare al profilo del Ricorrente ai fini della valutazione di adeguatezza.
Tale modalità di profilatura fa nutrire fondate perplessità su come l’Intermediario abbia potuto sincerarsi della genuinità e attendibilità delle dichiarazioni rilasciate, atteso che proprio il numero di quesiti formulati non consente, in ogni caso, di rilevare la presenza di alcun tipo di risposta contraddittoria e, dunque, di avere la certezza che il cliente abbia effettivamente compreso il grado di rischio al quale si sarebbe esposto attraverso la sottoscrizione di determinati prodotti[2]. In atti, inoltre, non si rinviene alcun questionario finalizzato a raccogliere le esigenze assicurative del ricorrente.
In senso avvalorativo, all’epoca della compilazione del questionario rilevante in questa sede, il ricorrente aveva già compiuto 84 anni e che, pertanto, l’attività di profilatura nei suoi confronti avrebbe dovuto essere svolta con particolare cura e attenzione.
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Passando alle modalità con cui l’Intermediario ha effettuato la valutazione di adeguatezza degli investimenti – si badi sulla base di una “una profilatura di cui si è motivatamente revocata in dubbio l’attendibilità” – deve rilevarsi che anch’esse non sono esenti da profili di criticità, più volte stigmatizzati dalla giurisprudenza arbitrale, in sede di esame di analoghe fattispecie. Anzitutto, non può non rilevarsi che il relativo verbale di esito consulenza – che peraltro, fonda le proprie valutazioni su un modello per l’analisi del rischio basato su una misura statistica (Kilovar5) che prende in considerazione solo il rischio di mercato, non considerando né quello emittente né il rischio di liquidità dei prodotti – restituisce una valutazione di adeguatezza positiva segnalando che, in caso di integrale ed immediata esecuzione delle operazioni oggetto della proposta, il portafoglio sarebbe risultato adeguato in quanto “il Presentatore possiede il livello di conoscenza ed esperienza ritenuto necessario dalla Banca per operare sugli strumenti/prodotti contenuti nel Suo Portafoglio – il rischio di mercato associato al Suo Portafoglio è in linea con la Sua propensione al rischio – il rischio di liquidità del Suo Portafoglio è complessivamente in linea con il Suo orizzonte temporale – non si rileva nel Suo Portafoglio un livello di concentrazione di strumenti emessi dal medesimo Emittente che ecceda le soglie definite dalla Banca, in termini di frequenza delle operazioni disposte sul Portafoglio del Cliente – non si rileva nel Suo Portafoglio una concentrazione di strumenti/prodotti ritenuti dalla Banca a complessità molto elevata che ecceda le soglie definite dalla Banca stessa”.
Detta valutazione di adeguatezza non risulta, tuttavia, conforme a quanto previsto dall’art. 41, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 20307/2018. La disposizione de qua impone, infatti, agli intermediari che prestano il servizio di consulenza l’obbligo di fornire ai clienti al dettaglio, su supporto durevole e prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché essa corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente (sul punto si veda altresì l’art. 54, paragrafo 12, del Regolamento (UE) 2017/565, secondo cui gli intermediari “presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una 12 descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite”). Il Collegio, facendo proprie le precisazioni fornite dall’ESMA nelle “Questions & Answers on Mifid II and Mifir investor protection and intermediaries topics”, ha già avuto modo di rilevare la non conformità alle citate disposizioni del comportamento dell’intermediario che si limiti a definire le operazioni come adeguate al profilo del cliente depositando una dichiarazione in cui viene genericamente attestata l’adeguatezza dell’operazione, senza fornire alcuna spiegazione in merito.
Ebbene, nel caso di specie, la valutazione di adeguatezza esplicitata nel verbale di consulenza risulta generica, apodittica e standardizzata, ed appare, pertanto, volta a adempiere in modo solamente formalistico agli obblighi normativi richiamati, rivelandosi sostanzialmente inidonea a fornire al cliente la spiegazione delle ragioni per cui l’investimento, nel suo complesso, sia da ritenersi coerente con le caratteristiche personali e con gli obiettivi d’investimento che intende perseguire. Con specifico riguardo alla sottoscrizione della polizza finanziamento, va aggiunto che l’art. 135, comma 1, del Regolamento Intermediari prevede la c.d. “adeguatezza rafforzata”, richiedendo che l’Intermediario che fornisce consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandi “prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente” e che, a tal fine, ottenga “dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del prodotto offerto”.
Nel caso in esame, il verbale di esito consulenza si limita a riportare che “per assicurare che la raccomandazione risponda alle richieste ed esigenze assicurative del Presentatore, per ogni prodotto assicurativo proposto in sottoscrizione sono state raccolte informazioni in ordine alle richieste ed esigenze assicurative del Presentatore stesso, tramite il questionario esigenze assicurative Ramo Vita” e che l’operazione era stata ritenuta “idonea a soddisfare le esigenze assicurative precedentemente raccolte”. Non vi è dubbio che, anche in questo caso, si tratti di una mera formula di stile che non chiarisce le ragioni per le quali la Polizza Finanziamento sia stata ritenuta coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente (di cui, come sopra accennato, non vi è neppure evidenza in atti che siano state raccolte).
Sussistono, inoltre, criticità anche in merito all’adeguatezza dei prodotti sotto il profilo dell’orizzonte temporale di investimento. Sul punto, ci si può limitare a rilevare che il ricorrente, come più volte sopra rilevato già ottantasettenne all’epoca della proposta di investimento, ha finito con l’impiegare € 721.000,00 in 14 fondi, di cui 13 con holding period di lungo termine (solo uno, per un controvalore di € 100.000,00, aveva un holding period di medio termine), e nella Polizza Finanziamento per cui il periodo di detenzione minino consigliato era di almeno cinque anni. Alla luce delle considerazioni svolte, può ritenersi, in buona sostanza, accertato che l’Intermediario resistente, nel profilare il ricorrente e svolgere la conseguente valutazione di adeguatezza, non abbia agito con la diligenza richiesta ai sensi della normativa di settore, il che radica la sua responsabilità.
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Va ulteriormente rilevato come la fattispecie in esame configuri, ad avviso di questo Collegio, una pratica di vendita abbinata ex art. 44 del Regolamento Intermediari. Infatti – attesa anche la contiguità temporale tra il finanziamento e i successivi investimenti effettuati dal ricorrente a distanza di pochi giorni dall’apertura della linea di credito – non appare revocabile in dubbio, nei fatti, il collegamento funzionale tra il finanziamento e gli investimenti e l’unitarietà dell’operazione considerata nel suo complesso. Tali pratiche, conviene sottolinearlo, non sono vietate dall’ordinamento, se realizzano interessi meritevoli di tutela sul piano causale, ma devono essere attentamente presidiate dagli intermediari sia sotto il profilo della trasparenza dei prodotti/servizi abbinati che vengono offerti, sia sotto il profilo dell’adeguatezza/appropriatezza del pacchetto raccomandato. Qui è sufficiente notare come l’Intermediario non ha, evidentemente, in alcun modo valutato l’operazione in questa prospettiva, tanto è vero che non ha apprestato alcun dei presidi prescritti dalla normativa di settore, né in termini di disclosure, né in termini di valutazione di adeguatezza/appropriatezza del pacchetto di servizi e prodotti offerti rispetto alle esigenze del cliente. Il comportamento tenuto dalla Banca resistente risulta, quindi, censurabile anche sotto tale profilo.
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[1] Cfr. ACF, 22 maggio 2024, n. 7369.
[2] Cfr. ACF, 31 luglio 2024, n. 7529.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it