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Nota a ABF, Collegio di Coordinamento, 3 luglio 2023, n. 6781.

Massima redazionale

Con la recente decisione in oggetto, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha statuito il seguente principio di diritto:

«Ai fini della valutazione della legittimità della modifica unilaterale, per come declinata dall’art. 118 TUB, occorre tener conto del concreto assetto di interessi che le parti hanno voluto fissare nello specifico regolamento contrattuale.

Pertanto, ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall’intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 TUB equivale all’inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto. Quest’ultima, in quanto tale, è illegittima.»

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