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Nota a ABF, Collegio di Napoli, 7 aprile 2023, n. 3378.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

La controversia presa in esame riguarda una serie di operazioni di pagamento contestate dal titolare della carta.

Nello specifico, il Ricorrente, che ha sostenuto di aver subito il furto del borsello all’interno del quale si trovava una carta bancomat emessa dall’Intermediario odierno resistente, ha disconosciuto quattro operazioni di pagamento effettuate in modo fraudolento con la propria carta di credito.

L’Intermediario, al contrario, ha sostenuto che le transazioni oggetto di contestazione sono state effettuate, sin dal primo utilizzo, mediante la digitazione del relativo codice PIN.

In tale occasione, l’Arbitro ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal Ricorrente in quanto ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’Intermediario ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.lgs. n. 11/2010.

In particolare, secondo il Collegio, l’Intermediario non ha fornito la prova della corretta autenticazione dell’operazione di pagamento. In altri termini, quest’ultimo non ha fornito evidenze utili a dimostrare la presenza congiunta del microchip della carta (cd. elemento del possesso) e del codice PIN (cd. elemento di conoscenza).

Inoltre, nel caso di specie, l’Arbitro ha notato che, in forza della documentazione depositata in atti dall’Intermediario, risultava rispettato il massimale giornaliero contrattualmente stabilito di € 1.500,00 per prelievi presso ATM dell’Intermediario resistente, mentre risultava ampiamente superato il massimale per le operazioni di pagamento, anch’esso contrattualmente stabilito in € 1.500,00.

Sotto tale profilo il Collegio è costante nell’affermare che «L’operazione di pagamento con la quale viene superato uno dei limiti massimi contrattualmente fissati (c.d. plafond) per l’utilizzo dello strumento elettronico di pagamento, deve essere interamente restituita al cliente in quanto, se disconosciuta, difetta del suo consenso. A tale operazione non risulta applicabile nemmeno la franchigia eventualmente prevista dal contratto per i casi di furto o smarrimento in quanto trattasi di operazione di pagamento non autorizzata[1]».

Tuttavia, nel decidere la controversia, il Collegio ha ritenuto sussistente il concorso di colpa del Ricorrente nella causazione dell’evento dannoso, dal momento che l’Intermediario ha individuato circostanze idonee a costituire indizi chiari, precisi e concordanti sulla mancanza di diligenza in ordine alla custodia della carta[2].

Secondo il Collegio, il breve lasso temporale intercorso tra il furto e le operazioni contestate, l’incauta custodia del borsello all’interno del quale era contenuta la carta e la difficoltà, se non l’impossibilità, di clonare lo strumento di pagamento in un arco temporale così ristretto, hanno rappresentato circostanze idonee a far ragionevolmente presumere che il ladro abbia agevolmente carpito il codice segreto e lo abbia correttamente digitato[3].

 

 

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[1] Cfr., Collegio ABF di Napoli, n. 12100/21.

[2] Cfr., Collegio di Coordinamento ABF n. 3947/14.

[3] Cfr., Collegio ABF di Napoli, nn. 2441/21.

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