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Nota a Trib. Alessandria, 16 marzo 2022.

Massima redazionale (segnalazione dell’Avv. Federico Comba)

 

Nel caso di specie, la Banca opposta evidenziava come le fideiussioni attenzionate, essendo specifiche e non omnibus, non rientrassero nello schema ABI, censurato con il noto provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, e, consequenzialmente, non potessero essere considerate affette da nullità.

Il giudice alessandrino reputa infondata tale tesi; invero, dal recentissimo pronunciamento delle Sezioni Unite, n. 41994/2021, sembra potersi derivare che a comportare la nullità parziale della fideiussione “a valle” non sia l’ascrivibilità del contratto all’una o all’altra categoria negoziale (ovverosia, fideiussione omnibus o fideiussione specifica), né, tantomeno, la deroga o meno alle clausole tipiche di tali negozi, ma, solo ed esclusivamente, l’aderenza del singolo contratto “a valle” all’archetipo contrattuale ABI, asseritamente ritenuto “frutto” di un accordo illecito anticoncorrenziale.

Ebbene, la corrispondenza al modulo, «pur non essendo formalmente perfetta» (in alcuni dei contratti fideiussori oggetto di causa), è senz’altro rinvenibile, conseguendone la sussistenza del fumus della nullità parziale delle fideiussioni azionate dall’Istituto di credito.

 

Qui l’ordinanza.

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