Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994.
di Antonio Zurlo

Nuntiamus vobis gaudium magnum: habemus sententiam. Le Sezioni Unite Civili, anticipando i proverbiali fuochi pirotecnici di fine anno, con l’attesissima sentenza in oggetto, hanno statuito il seguente principio di diritto:
«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiaraste parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art., 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.».
Qui la sentenza.
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Breve nota a margine. Riservando a tempi futuri una riflessione più meditata e puntuale, e, al contempo, senza alcun intento vanesio, a differenza di altra, più entusiasticamente consumeristica, dottrina, pur senza compromettere l’indefettibile pluralità informativa connotante un Portale di aggiornamento giuridico, la nullità parziale è sempre stata individuata, dalla Direzione di questa Rivista, quale esito rimediale maggiormente percorribile, giuridicamente coerente e sostenibile[1]. D’altronde, come cantava qualcuno, «siamo la Rivista più bella del mondo e ci dispiace per gli altri.» (semicit.)
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[1] Per gli eventuali “miscredenti”, v. F. Greco-A. Zurlo, Analisi della garanzia fideiussoria, tra validità anticoncorrenziale e revisionismo consumeristico, in Resp. civ. prev., fasc. n. 5/2020, 1414 ss.