Nota a Cass. Civ., Sez. III, 4 giugno 2021, n. 15601.
di Antonio Zurlo
Nella specie, la Terza Sezione Civile rileva come il contenuto della clausola n. 6, del contratto di fideiussione, asseritamente affetta da nullità, non fosse stato riprodotto nel ricorso e che tale omissione integrasse gli estremi della violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
Difatti, deve ritenersi che non sia bastevole che il ricorrente abbia allegato al ricorso il contratto di fideiussione, occorrendo, per non incorrere nella suddetta inammissibilità, che la parte, che assuma la nullità di una clausola contrattuale, ne riassuma almeno il contenuto, al fine di mettere la Corte nella condizione di verificare già prima facie la consistenza della censura.
D’altro canto, parte ricorrente prima invoca la nullità della fideiussione, per inesistenza del credito; successivamente, lamenta la natura vessatoria della clausola e la sua mancata approvazione, secondo la disciplina consumeristica, ipotizzando che il contratto di fideiussione, benché accessorio a un contratto privo di connotazioni consumeristiche, dovesse essere assoggettato alla disciplina a tutela del consumatore. Per tale ragione, deve escludersi la possibilità che la Corte dichiari eventualmente d’ufficio la nullità della clausola[1].
[1] A proposito della rilevabilità d’ufficio della nullità della fideiussione omnibus, Cass. 19.01.2019, n. 4175.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it