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Nota a Trib. Foggia, Sez. II, 3 settembre 2026, n. 1858.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Quanto all’eccezione di prescrizione, il giudice foggiano rileva anzitutto che la responsabilità dell’intermediario finanziario per la violazione delle regole di condotta ha natura contrattuale, conseguendone che il termine sia quello ordinario di 10 anni, ex art. 2946 c.c.). Ciò posto, relativamente alla sua decorrenza, per costante giurisprudenza, deve ritenersi che la prescrizione non decorra dalla data di acquisto delle azioni – come preteso dalla banca convenuta – quanto dal momento in cui il danno si è manifestato all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile da parte di un investitore diligente (in conformità all’art. 2935 c.c. e alla giurisprudenza della Cassazione): i giudici (tra cui molteplici sentenze del Tribunale di Bari e della Corte d’Appello di Bari) hanno individuato la decorrenza del termine decennale in corrispondenza degli eventi formali di emersione del dissesto, come, ad esempio, la prima svalutazione ufficiale del valore delle azioni deliberata dall’assemblea della banca nell’aprile 2016 (quando il valore passò da € 9,53 a € 7,50) ovvero, data ancora più prossima, quella del blocco definitivo delle negoziazioni o il commissariamento della banca avvenuto a fine 2019. Dunque, nella specie, anche con riferimento ad acquisti negli anni 2007-2008, non può dirsi maturata la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale investito al momento dell’introduzione del presente giudizio nel 2019.

Ulteriormente, il Tribunale rileva che, come dedotto da parte attrice, nel 2008 la Banca vendeva i propri titoli qualificandoli come privi di rischi e facilmente smobilizzabili: trattandosi di azioni di una banca popolare non quotata su mercati regolamentati, esse erano invece per definizione titoli illiquidi e ad alto rischio d’estinzione o svalutazione del capitale: l’omissione della specifica segnalazione sull’impossibilità di un disinvestimento rapido (violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF) integra un inadempimento grave. La convenuta ha, pur tuttavia, eccepito l’esperienza maturata dal cliente per via di acquisti e vendite antecedenti sui medesimi titoli: anche in tal caso, la giurisprudenza sancisce che la profilatura e la valutazione di adeguatezza vanno eseguite operazione per operazione. Peraltro, il fatto che nel 2008 e per gli anni successivi (fino al 2012 come ammesso dalla banca medesima e risultante dall’estratto del portafoglio titoli prodotto), l’intermediario abbia continuato a catalogare l’investimento in azioni proprie come a “basso rischio” conferma la violazione delle regole di condotta. Le azioni erano negoziate su un mercato interno non regolamentato (sistema multilaterale di negoziazione “Hi-Mtf”, poi “Vorvel”), pertanto la Banca avrebbe avuto l’obbligo stringente di informare specificamente il cliente che il titolo era altamente illiquido, ovvero che, in caso di necessità di disinvestire, la vendita dei titoli avrebbe potuto essere impossibile o richiedere tempi lunghissimi. La mancanza di una chiara e distinta avvertenza scritta individuale su tale caratteristica configura comunque un grave inadempimento contrattuale. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, così come della Corte d’Appello di Bari, la mera consegna materiale del prospetto informativo non è sufficiente a sanare l’inadempimento della banca. Il prospetto informativo è un documento tecnico, spesso di centinaia di pagine, finalizzato alla sollecitazione del pubblico risparmio: la mera consegna del prospetto non esaurisce gli obblighi di informazione, attiva e personalizzata, previsti dall’art. 21 TUF e dal Regolamento Intermediari Consob.

Invero, il funzionario della Banca ha il dovere di tradurre quelle informazioni tecniche in un avvertimento chiaro e calibrato sul profilo specifico del cliente prima di raccoglierne la firma: sul punto, nel caso di specie, la Banca nulla ha dedotto. Se l’intermediario inserisce nell’ordine d’acquisto o nel profilo MiFID che l’operazione è sicura e liquida, sta fornendo un’informazione falsa e fuorviante, che contrasta con lo stesso prospetto, e la giurisprudenza punisce severamente questa condotta, poiché le rassicurazioni scritte e verbali fornite dal funzionario allo sportello prevalgono, nella percezione del risparmiatore, sulle clausole standard inserite nei moduli o nei prospetti.

La Corte d’Appello di Bari ha, peraltro, escluso in diverse sentenze finanche l’applicazione dell’art. 1227 c.c., stabilendo che il risparmiatore ha il diritto di fare pieno affidamento sulla correttezza e sulle rassicurazioni fornite dal proprio intermediario finanziario, a prescindere dal contenuto del prospetto informativo fornito in occasione dell’acquisto. Peraltro, nel caso di specie, è stata altresì dedotta dalla banca la mancata profilatura del cliente, benché a causa del volontario rifiuto del cliente stesso, in occasione della stipula dell’accordo quadro per l’intermediazione finanziaria nell’anno 2000. Tuttavia, se un cliente si rifiuta di fornire le informazioni MiFID, l’intermediario non ha certo carta bianca per vendergli qualsiasi titolo. Al contrario, la normativa regolamentare impone all’istituto di operare con la massima cautela, presumendo che il cliente abbia il livello di esperienza e di tolleranza al rischio più basso in assoluto: vendere azioni proprie non quotate (titoli illiquidi e ad alto rischio) a un cliente non profilato deve ritenersi essere in violazione del dovere di diligenza professionale e di buona fede.

In definitiva, la convenuta non ha fornito prova dell’informativa effettiva fornita in occasione dell’operazione de qua al cliente, in relazione al suo presumibile profilo, alla situazione della banca al momento dell’investimento e all’effettiva rischiosità e illiquidità dei titoli offerti in acquisito prima e in opzione poi. «Se la Banca non conosceva il profilo del cliente, perché quest’ultimo si era rifiutato di rispondere, su quali basi scientifiche o anagrafiche ha potuto classificare l’investimento in 12 Cont azioni come a “basso rischio” per quello specifico cliente?»: senza informazioni, non poteva compiere alcuna valutazione di adeguatezza, rendendo la classificazione a “basso rischio” una mera falsificazione o forzatura commerciale per piazzare i propri titoli durante l’aumento di capitale.

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