Con ordinanza n.13029 dello scorso 6 maggio, a quattro anni dalla prima pronuncia sul tema (ordinanza n.4738 del 14.02.2022), la Cassazione consolida il proprio orientamento, giacché “ritiene di dovere dare continuità all’indirizzo secondo il quale in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso (Cass. Sez. 1, 17/11/2022, n. 33964, Rv. 666241 – 01)” (invero, ancorché la Corte richiami il precedente di novembre 2022, il primo risale, come detto, a febbraio del medesimo anno).
Quanto alle modalità operative per l’accertamento in concreto del tasso praticato, la Corte ha chiarito che “la metodologia di calcolo del TEG basata, nell’apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l’andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell’art. 120, comma 2, t.u.b. – nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 – e della delib. CICR del 9 febbraio 2000 (Cass. Sez. 1, 28/02/2024, n. 5282, Rv. 670278 – 01, alla motivazione della quale in particolare si rinvia)”.
In sintesi, atteso che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e rilevato che “secondo la ricorrente la corte di appello ha fatto una applicazione non conforme a diritto nella parte in cui ha indicato e preso in considerazione il tasso annuo effettivo (TAE) in luogo del Tasso nominale pattuito (TAN) senza considerarne la nota differenza ontologica e giuridica”, sembra evidente che l’ordinanza in commento vada letta nel senso di considerare corretto l’operato della Corte territoriale che per la determinazione del TEG del rapporto ha tenuto conto del TAE in luogo del TAN.