Nell’accertata inapplicabilità della disciplina di particolare favore per il cliente della banca dettata dall’art. 10, D.lgs. n. 11/2010, il Collegio ritiene comunque opportuno verificare se parte ricorrente abbia, o meno, agito con colpa grave e se emerga una qualche responsabilità concorrente dell’intermediario secondo le norme di diritto comune, come ad esempio nei casi di:
a) mancata disponibilità (anche temporanea) del numero verde del PSP, che impedisca all’utente di accertare in via preliminare la genuinità delle indicazioni fornite dal frodatore;
b) mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente del PSP, cui il pagatore si sia rivolto esponendo le richieste del frodatore;
c) mancato rilievo di indici di frode nel caso in cui il cliente sia stato indotto dal frodatore a disporre dei pagamenti nella convinzione di effettuare degli accrediti in conto e il blocco delle transazioni lo avrebbe reso consapevole dell’effettiva natura delle operazioni poste in essere.
Nella specie, il Collegio constata la mancata ricorrenza di alcuno dei punti rassegnati e che, al contempo, parte ricorrente non solo ammette di aver eseguito personalmente il pagamento tramite carta per l’acquisto di un computer su un sito web rivelatosi fraudolento, ma ammette altresì di aver constatato il giorno successivo che detto sito era già stato segnalato come fraudolento da altri utenti vittime di raggiri analoghi. Tale condotta appare, quindi, connotata da colpa grave e nessuna responsabilità può essere ascritta all’intermediario, il quale era tenuto a dare corso a un’operazione correttamente autorizzata ed eseguita dal titolare del rapporto. Peraltro, agli atti risulta anche il corretto invio della notifica, tramite push, dell’esecuzione dell’operazione contestata.