Nota a App. Napoli, Sez. III, 7 gennaio 2026, n. 132.
La sentenza non definitiva emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 7 gennaio 2026 offre un’articolata disamina di alcune delle questioni più dibattute nel contenzioso bancario, allineandosi ai più recenti e restrittivi approdi della giurisprudenza di legittimità. La pronuncia si segnala per la chiarezza con cui affronta tre temi cardine: l’onere della prova in capo al correntista attore, i limiti all’esercizio del diritto alla documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B. e la validità della clausola di capitalizzazione trimestrale.
*****
1. L’onere della prova e il rapporto tra art. 119 T.U.B. e art. 210 c.p.c.
Il primo e fondamentale snodo della decisione riguarda la ripartizione dell’onere probatorio nell’azione di accertamento negativo e ripetizione d’indebito promossa dal correntista. La Corte, confermando un principio ormai consolidato, ribadisce che spetta al cliente, in qualità di attore, l’onere di produrre la documentazione contrattuale e contabile a fondamento della propria domanda (Cfrs. Cass.Civ.sez.6 N.12178 del 22.06.2020; Cass.Civ.Sez.1 N.34637 del 29.12.2025)
Di particolare interesse è l’analisi del rapporto tra il diritto sostanziale alla documentazione, previsto dall’art. 119, comma 4, T.U.B., e lo strumento processuale dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. La Corte d’Appello di Napoli sposa pienamente l’orientamento inaugurato dalla Cassazione con la sentenza n. 24641/2021, discostandosi esplicitamente dalla precedente giurisprudenza più permissiva che ammetteva un esercizio cumulativo e indiscriminato dei due rimedi in corso di causa (cfrs. Corte di Appello di Genova n.1511 del 13 dicembre 2024; Tribunale Ordinario di Napoli Sez.2 sentenza n.6114/2021).
Il Collegio napoletano chiarisce che l’art. 119 T.U.B. è una norma di carattere sostanziale, finalizzata a garantire la trasparenza, ma non a derogare alle ordinarie regole processuali sull’onere della prova.
Di conseguenza, l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. diviene ammissibile solo a una precisa condizione:
“il diritto spettante al cliente […] ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 […] può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato”.
Questa interpretazione, confermata da successive pronunce di legittimità (cfrs. Cass.n.23861/2022 e n.24032/2023) , impone al correntista che intenda agire in giudizio di attivarsi preventivamente con una richiesta stragiudiziale. Solo il rifiuto ingiustificato della banca legittima il ricorso al potere istruttorio del giudice, evitando così che l’azione legale diventi uno strumento per sopperire a una propria inerzia probatoria.
2. Il limite decennale per la consegna della documentazione anche in costanza di rapporto.
Strettamente connesso al primo punto è il tema del perimetro temporale dell’obbligo di consegna documentale da parte della banca. L’appellante sosteneva che, trattandosi di un rapporto ancora in essere, l’obbligo di esibizione dovesse estendersi all’intera durata del rapporto e non essere limitato al decennio anteriore alla richiesta.
Anche su questo punto, la Corte d’Appello si allinea alla più recente giurisprudenza della Cassazione (in particolare, Cass. n. 35039/2022 e n. 18227/2024), affermando che il limite temporale di dieci anni previsto dall’art. 119, comma 4, T.U.B. è invalicabile, a prescindere dal fatto che il rapporto sia estinto o ancora pendente.
La Corte motiva tale scelta evidenziando che: “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti” Viene così respinta l’idea di un obbligo di conservazione a tempo indefinito per la banca, riequilibrando le posizioni delle parti e onerando il cliente della conservazione della documentazione ultra-decennale, in linea con i principi generali. La banca, avendo fornito la documentazione relativa al decennio anteriore alla richiesta, aveva adempiuto al proprio obbligo…”.
3. Le conseguenze della produzione documentale incompleta e il criterio del “primo saldo disponibile”.
La carenza probatoria derivante dalla mancata produzione degli estratti conto dall’inizio del rapporto (1984) fino al 2004 non determina, secondo la Corte, l’azzeramento del saldo iniziale. Poiché l’onere della prova gravava sull’attore, le conseguenze di tale incompletezza ricadono su di esso.
Il Collegio, pertanto, dispone che la ricostruzione del rapporto debba partire dal primo saldo documentato, anche se a debito per il correntista. Nel caso di specie, il ricalcolo dovrà prendere le mosse dal saldo negativo di € 43.023,57 risultante al 30.09.2004 .
Questo approccio, noto come criterio del “primo saldo disponibile”, è coerente con la giurisprudenza che lo applica nei casi in cui è il correntista a non assolvere il proprio onere probatorio (Cfrs Corte di Appello di Napoli Sez. 3B, n.1946/2023; Cass.Civ.Sez.6 N.12178 del 22.06.2020) , distinguendolo dal diverso criterio del “saldo zero” applicabile in altre fattispecie, come quando è la banca attrice a non produrre la serie completa degli estratti (cfrs. C.A. Napoli Sentenza n.990 del 5 marzo 2024).
4. La nullità della capitalizzazione trimestrale per assenza di “reciprocità effettiva”.
L’aspetto più innovativo e tecnicamente pregevole della sentenza risiede nell’analisi della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. La Corte accoglie l’eccezione del correntista, ma sulla base di un’argomentazione particolarmente raffinata, che va oltre la mera verifica formale della clausola di reciprocità.
Richiamando l’orientamento della Cassazione (in particolare, Cass. n. 4321/2022), la Corte afferma che la condizione di “pari periodicità” nel conteggio degli interessi creditori e debitori, imposta dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve essere effettiva e non meramente figurativa. La Corte rileva che nel contratto in esame, stipulato dopo il 2000, la reciprocità era solo apparente per due ragioni:
- Coincidenza tra TAN e TAE creditori:L’indicazione di un Tasso Annuo Nominale (TAN) creditore identico al Tasso Annuo Effettivo (TAE) dimostra che, di fatto, non avviene alcuna capitalizzazione degli interessi a favore del cliente. Ciò viola l’art. 6 della Delibera CICR, che impone di indicare il valore del tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione [Cass. Civ., Sez. 1, N. 7359 del 19-03-2025]
- Tasso creditore “simbolico”:Il tasso creditore, fissato nella misura irrisoria dello 0,0010%, è considerato “meramente simbolico”, rendendo la capitalizzazione “solo figurativa” e priva di qualsiasi effetto concreto.
In entrambi i casi, la conclusione è la medesima: la mancata previsione di un’effettiva e concreta capitalizzazione degli interessi attivi rende nulla la clausola che prevede la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, per violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000.
In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli si configura come un’importante pronuncia che, con rigore dogmatico e aderenza ai più recenti principi di legittimità, fornisce un vademecum chiaro per gli operatori del diritto sui rischi e gli oneri che gravano sul correntista che intraprende un’azione di accertamento del saldo, offrendo al contempo una lettura sostanziale e non formalistica dei requisiti di validità delle clausole anatocistiche.
Seguici sui social:
Info sull'autore