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Nota a ABF, Collegio di Roma, 14 ottobre 2025, n. 8978.

Massima redazionale

Il caso di specie afferisce al recesso ad nutum esercitato dall’intermediario che, invero, deve ritenersi legittimo, senza che vi sia necessità per questi di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato, trattandosi di facoltà espressamente prevista dalla legge.

L’art. 1855 c.c. stabilisce, infatti, che “se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni” senza motivazione[1], diverso da quanto accadrebbe nella diversa ipotesi prevista dall’art. 1845 c.c. per il recesso dai rapporti di apertura di credito[2].

L’opzione dell’assenza di un obbligo di motivazione è, altresì, accolta dal più recente orientamento (condiviso tra i Collegi), secondo cui la previsione di un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso ad nutum, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle sottese ragioni al cliente.

Ciò posto, ancorché le motivazioni del recesso non siano sindacabili, residua in capo al Collegio arbitrale la possibilità di valutare il comportamento dell’intermediario sulla base del principio di buona fede e correttezza, che connota l’esecuzione dei contratti[3].

Anche sotto tale angolo prospettico, il contegno assunto dall’intermediario non appare censurabile, posto che – dallo scambio di corrispondenza in atti – emerge come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sia stato dato riscontro alle istanze di chiarimenti di quest’ultimo, finanche inviando alcuni passi della normativa di riferimento a cui la banca ancorava la proprie richieste documentali ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi in tema di adeguata verifica della clientela.

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 7594/2022; ABF, Collegio di Roma, n. 6164/2022; ABF, Collegio di Bari, n. 3153/2022; ABF, Collegio di Bologna, n. 18120/2020.

[2] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 15035/2020.

[3] Cfr. ABF, Collegio di Milano, n. 648/2025; ABF, Collegio di Milano, n. 63/2012; ABF, Collegio di Napoli, n. 2306/2011; ABF, Collegio di Roma, n. 91/2014.

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