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Nota a Trib. Pescara, 16 settembre 2025.

Segnalazione a cura dell'Avv. Florenzo Coletti.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

La prova della titolarità attiva non può dirsi raggiunta per il solo fatto che la cessionaria abbia l’effettiva disponibilità materiale del titolo esecutivo (nella specie, il decreto ingiuntivo originariamente emesso a favore della cedente). Conformemente all’orientamento di legittimità (Cass. sez. I, n. 23834/2025), la mera detenzione del titolo, in assenza di ulteriori elementi probatori dotati di valenza oggettiva e non provenienti in via esclusiva dalla medesima cessionaria, è inidonea a dimostrare che quello specifico rapporto sia transitato nel patrimonio della società che agisce in executivis.

Ove l’avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale non indichi i singoli crediti ceduti ma individui il perimetro della cessione attraverso specifici criteri (nel caso di specie, crediti i cui debitori risultassero segnalati “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia alla data del 31 marzo 2016), la documentazione della pubblicazione in G.U., dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e dell’atto di fusione pregresso non è sufficiente. In presenza di specifica contestazione del debitore, la cessionaria ha il preciso onere di dimostrare documentalmente la sussistenza in concreto del criterio di inclusione pattuito.

Ai fini della prova dell’inclusione del credito nel perimetro di una cessione in blocco legata allo status di “sofferenza” del debitore, tale requisito non può essere ricavato in via meramente presuntiva dalla pregressa pendenza di un contenzioso o dall’esistenza di un titolo. Nello specifico, la pregressa emissione di un decreto ingiuntivo (nella specie, risalente al 2014) non costituisce di per sé prova automatica dell’avvenuta segnalazione a sofferenza del debitore in Centrale Rischi entro la data di taglio prevista dall’avviso di cessione (marzo 2016). In assenza del riscontro oggettivo di tale segnalazione, l’inclusione del credito non è provata, determinando la fondatezza dell’opposizione per difetto di legittimazione attiva.

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