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Nota a ABF, Collegio di Roma, 7 novembre 2025.

di Matteo Diotallevi

Analista finanziario indipendente

La decisione in commento offre lo spunto per tornare su un tema centrale nella disciplina del credito al consumo: la corretta determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG) ai fini della verifica dell’usurarietà del rapporto.
Ciò che emerge con particolare evidenza non è una mera divergenza interpretativa su singole voci di costo, bensì una frattura strutturale tra l’approccio della giurisprudenza di legittimità e quello adottato dall’Arbitro Bancario Finanziario (nella specie dal Collegio di Roma).

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Il caso concreto.

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava la sussistenza di usura originaria in un contratto di finanziamento stipulato per l’acquisto ratealizzato di un’autovettura del valore di € 17.400,00.
Il piano di ammortamento prevedeva 72 rate mensili di € 425,50, per un esborso complessivo pari a € 30.636,00.

L’importo risultava così composto:

  • capitale: € 17.400,00;
  • interessi passivi: € 7.565,38;
  • costi accessori: € 5.670,62.

Proprio quest’ultima voce assume rilievo decisivo, in quanto composta in larga parte da premi assicurativi abbinati al finanziamento.
Le polizze erano state stipulate contestualmente al contratto di credito, con premi integralmente inclusi nell’importo finanziato, i quali hanno generato interessi passivi lungo l’intera durata del piano di rimborso.

 

La verifica dell’usura e il nodo delle polizze assicurative.

Ai fini della verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (TSU), si è reso necessario determinare il TEG includendo “tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, con la sola esclusione di imposte e tasse”, come previsto dall’art. 644, comma 4, c.p.

Il nodo centrale della controversia può essere così sintetizzato: i costi assicurativi abbinati al finanziamento devono essere inclusi nel TEG?

Da un lato, la tesi del ricorrente si fonda sull’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, a partire da Cass. n. 22458/2018, fino ai successivi arresti (Cass. n. 29501/2023), secondo cui, ai fini della verifica dell’usurarietà, devono essere inclusi nel TEG tutti i costi sostenuti dal debitore per ottenere il finanziamento, ove sussista un collegamento con l’erogazione del credito, presunto in caso di contestualità tra polizza e contratto.

In tale prospettiva, la Suprema Corte ha chiarito che:

  • la contestualità integra una presunzione di collegamento;
  • non è necessario che la polizza copra esclusivamente il rischio di insolvenza;
  • sono irrilevanti la durata della copertura, il beneficiario dell’indennizzo e la qualificazione della polizza come facoltativa.

Di segno opposto è l’impostazione derivante dalle Istruzioni della Banca d’Italia, ulteriormente sviluppata dal Collegio di Coordinamento dell’ABF (decisioni n. 4655/2022 e n. 4657/2022), secondo cui il collegamento risulterebbe dimostrato solo in presenza di ulteriori requisiti, quali la funzione di copertura del credito, la coincidenza di durata tra finanziamento e polizza e la parametrazione dell’indennizzo al debito residuo.

Le due impostazioni risultano oggettivamente incompatibili.

 

L’intervento chiarificatore della Cassazione.

Proprio per eliminare ogni residuo dubbio interpretativo, è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15114 del 6 giugno 2025, affermando che:

Ai fini della verifica dell’usurarietà di un contratto di finanziamento, devono essere inclusi nel calcolo del costo complessivo del credito anche i premi assicurativi sostenuti dal debitore per ottenere il prestito, ove sussista un collegamento con l’erogazione del finanziamento, presunto in caso di contestualità tra polizza e contratto. È irrilevante, a tal fine, l’esclusione di tali costi assicurativi dalle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio del 2006.

La Suprema Corte ha così ribadito la prevalenza della norma primaria (art. 644 c.p.) e della sua interpretazione giurisprudenziale rispetto a fonti amministrative di rango secondario.

 

La decisione dell’ABF e il silenzio sulla Cassazione.

Nonostante ciò, il ricorso proposto innanzi al Collegio ABF di Roma è stato respinto con Decisione n. 10897/2025.

Il Collegio ha ritenuto che la prova del collegamento non potesse essere desunta dalla contestualità, valorizzando invece la mancata coincidenza tra la durata della garanzia assicurativa (48 mesi) e quella del finanziamento (72 mesi).

In particolare, il premio assicurativo, seppur debba essere onorato dal Ricorrente per l’intera durata del piano di ammortamento (72 mesi), ovvero fino all’Intero rimborso del Premio e degli Interessi passivi che lo stesso genera, ha una Garanzia con copertura temporalmente -Durata- limitata (48 mesi).

In virtù di ciò, decade la sussistenza di una connessione genetica e funzionale tra finanziamento ed assicurazione, necessaria (secondo l’orientamento della Banca di Italia) per certificare il collegamento tra i due negozi.

Ancora più rilevante è il fatto che la decisione non si confronti in alcun modo con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15114/2025, nonostante il ricorso fosse stato depositato successivamente a tale arresto.

Un silenzio che non può essere considerato neutro.

In un sistema delle fonti gerarchicamente ordinato, l’interpretazione della norma primaria fornita dalla Corte di Cassazione dovrebbe costituire un parametro imprescindibile, anche per gli organi di risoluzione alternativa delle controversie.

La scelta dell’ABF di fondare la propria decisione esclusivamente su fonti amministrative e precedenti interni, senza misurarsi con il diritto vivente, accentua la frattura tra tutela giudiziale e tutela arbitrale.

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