Nota a Trib. Teramo, 27 ottobre 2025, n. 1234.
Segnalazione a cura del Dott. Livio De Miranda.
In tema di mutuo bancario a tasso variabile (o parzialmente variabile), la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento costituisce violazione dell’art. 117, comma 4, del Testo Unico Bancario, determinando la nullità parziale del contratto per difetto di trasparenza e, sotto il profilo rimediale, l’applicazione sanzionatoria dei tassi BOT e la rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice.
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In tema di mutuo bancario a tasso variabile (o parzialmente variabile), la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento costituisce violazione dell’art. 117, comma 4, del Testo Unico Bancario, determinando la nullità parziale del contratto per difetto di trasparenza. Tale omissione impedisce al cliente di conoscere con chiarezza ed esattezza l’effettiva onerosità dell’operazione di finanziamento, poiché il regime di capitalizzazione prescelto incide significativamente sul montante degli interessi da corrispondere, risultando essenziale per garantire la consapevolezza del contenuto economico del contratto e per consentire la comparazione tra le diverse offerte presenti sul mercato. La violazione comporta l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, T.U.B., con ricalcolo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice in assenza di esplicito accordo delle parti per il più gravoso regime composto.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui non è causa di nullità del contratto di mutuo con ammortamento “alla francese” la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto, è limitato nella sua portata precettiva ai soli contratti di mutuo a tasso fisso e non si estende ai contratti di mutuo a tasso variabile o parzialmente variabile. Nei finanziamenti a tasso fisso, infatti, il cliente può agevolmente determinare l’ammontare complessivo degli interessi mediante la moltiplicazione dell’importo della rata costante per il numero dei ratei, sottraendo poi l’importo erogato; tale possibilità non sussiste invece nei mutui a tasso variabile, ove la variabilità del saggio di interesse impedisce la predeterminazione dell’importo delle singole rate e degli interessi complessivamente dovuti.
Nel sistema dei contratti bancari, la forma scritta prescritta dall’art. 117, comma 4, T.U.B. assolve a una peculiare funzione informativa (forma ad informationem), finalizzata a colmare il deficit conoscitivo esistente tra banca e cliente, garantendo al contraente debole la massima consapevolezza del contenuto normativo ed economico del contratto e favorendo la formazione di un mercato concorrenziale dei servizi bancari. Il contratto deve indicare in modo chiaro ed espresso tutte le informazioni idonee a orientare la scelta negoziale del cliente, includendo non solo il tasso di interesse nominale (TAN) e quello effettivo (TAEG/TAE), ma anche ogni altra condizione economica che incida significativamente sull’onerosità complessiva dell’operazione, tra cui il regime di capitalizzazione degli interessi quando questo comporti differenze sostanziali nel monte interessi da corrispondere.
Il regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) costituisce elemento essenziale per la determinazione dell’effettiva onerosità di un contratto di finanziamento, in quanto esprime la funzione matematica che, in relazione al capitale impiegato, alla durata dell’impiego e al tasso di remunerazione concordato, consente di determinare il montante finale da restituire. La scelta tra capitalizzazione semplice – in cui gli interessi maturano proporzionalmente al capitale impiegato e alla durata, con crescita lineare del montante – e capitalizzazione composta – in cui gli interessi vengono periodicamente capitalizzati producendo a loro volta ulteriori interessi, con crescita esponenziale del montante – non è affatto neutra rispetto all’onerosità dell’operazione, potendo comportare differenze significative nell’ammontare complessivo degli interessi dovuti, come dimostrato dal caso concreto in cui l’applicazione del regime composto ha determinato un monte interessi circa venti volte superiore rispetto a quello che si sarebbe generato in regime semplice.
Accertata la nullità parziale del contratto di mutuo per violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B., il tasso sostitutivo previsto dal comma 7 della medesima disposizione si applica all’intero rapporto contrattuale e non soltanto alla frazione temporale in cui il tasso era variabile, atteso che il contratto di mutuo costituisce un rapporto unitario che non può essere artificiosamente segmentato. In assenza di un esplicito accordo tra le parti per l’applicazione del più gravoso regime di capitalizzazione composta, il ricalcolo del piano di ammortamento deve essere effettuato applicando il regime di capitalizzazione semplice, con conseguente rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti e condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi.
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