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Nota a ABF, Collegio di Palermo, 29 luglio 2025, n. 7389.

Massima redazionale

Condizione di legittimità della segnalazione in SIC dei soggetti persone fisiche è che le stesse ricevano un preavviso, il cui onere della prova grava sull’intermediario (che ha provveduto alla segnalazione). Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che, con note del 29/8/2020, del 22/9/2020 e del 5/12/2020, la cliente fosse stata sollecitata a dare esecuzione ai pagamenti via via scaduti ed avrebbe ricevuto avviso del fatto che in mancanza di adempimento la stessa sarebbe stata segnalata nelle banche dati creditizie. Indipendentemente dal fatto che l’intermediario documenta la ricezione delle dette note tramite la produzione di alcune schermate del sistema “Fulmine” e che la conducenza di tali documenti, per costante orientamento dei Collegi territoriali, è rimessa alla sussistenza di alcuni elementi particolari, nel caso di specie non può non rilevarsi che le dette note risulterebbero comunque notevolmente antecedenti alla prima segnalazione che, come si è detto, risale al gennaio 2022. In virtù dell’interpretazione dell’art. 125, comma 3, TUB fornita dai Collegi ABF, risulta necessario effettuare un nuovo preavviso di segnalazione per ritardi nei pagamenti successivi al primo ritardo, sanato e non segnalato, finché non interviene la segnalazione. Orbene, nel caso oggetto del ricorso, dalla documentazione acquisita al fascicolo emerge che, prima della segnalazione del gennaio 2022, era stato segnalato un ritardo nel pagamento di una rata e che tale segnalazione era stata poi cancellata (agosto 2020), pertanto l’intermediario avrebbe dovuto inviare un nuovo preavviso di segnalazione prima di procedere con la segnalazione del gennaio 2022. Al contempo, considerato che tutte le successive note prodotte dall’intermediario risultano non recapitate e restituite al mittente, non può ritenersi in alcun modo sanata l’originaria illegittimità della segnalazione effettuata nella banca dati CTC. Oltre al dato procedurale, la ricorrente contesta la legittimità della segnalazione anche sotto il profilo sostanziale, in quanto esclude che ricorressero i presupposti per la segnalazione visto che l’inadempimento nel pagamento del dovuto sarebbe da imputare alla tardiva liquidazione da parte della Compagnia Assicurativa alla quale è stato tempestivamente segnalato l’intervenuto decesso del debitore principale. Dalla documentazione versata in atti emerge che, effettivamente, la ricorrente ha tempestivamente denunciato il sinistro alla Compagnia Assicurativa, ma che questa ha provveduto alla liquidazione della somma con quasi tre anni di ritardo. Con il ricorso introduttivo dell’odierno procedimento la ricorrente chiede la liquidazione ella somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno patito con la lesione della propria reputazione e la mancata possibilità di accedere al credito al consumo. La superiore istanza è supportata dalla produzione di un documento con cui un altro intermediario ha negato la concessione di un finanziamento, anche per le informazioni creditizie di tipo negativo presenti nelle banche dati.

La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente non merita accoglimento giacché dalla documentazione disponibile non emerge con evidenza che il diniego del finanziamento sia dipeso esclusivamente dalla presenza delle segnalazioni negative visto che nella nota dell’intermediario interpellato questi fa riferimento ai propri criteri di valutazione del merito creditizio ed ai punteggi basati su sistemi di “credit scoring” oltre che alle informazioni acquisite presso le banche dati creditizie. Sul punto si richiama il principio affermato dal Collegio di Coordinamento per cui il danno da mancato accesso al credito è da qualificarsi come danno da perdita di chance, e, per poter ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l’onere di dimostrare che il diniego sia dovuto esclusivamente alla segnalazione negativa e che la segnalazione ha prodotto effetti pregiudizievoli rilevanti, nelle voci del danno emergente e del lucro cessante[1]. In applicazione del detto principio e in conformità agli orientamenti dei Collegi Territoriali, poiché nella vicenda in esame non è possibile accertare se il rifiuto del finanziamento sia dipeso esclusivamente dalla segnalazione illegittima nella banca dati CTC ed anzi dalla motivazione sembra essere il frutto di ulteriori valutazioni dell’intermediario, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Infine il Collegio ritiene accoglibile la richiesta di risarcimento del danno subito per le spese legali sostenute, per l’importo complessivo di € 200,00 documentate dalla produzione di una fattura emessa dal legale. Difatti, in ossequio al principio affermato dal Collegio di Coordinamento[2], i costi sostenuti dal ricorrente per essersi dovuto avvalere di un’assistenza professionale per la procedura innanzi all’Arbitro rappresentano un danno emergente per il cliente, risarcibile in base alle regole di diritto comune allorquando la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, il valore della controversia, il grado di colpevolezza dell’intermediario resistente, evidenzino il carattere assolutamente necessario dell’attività di assistenza legale e la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento. Nel caso in esame le superiori circostanze appaiono configurate e la ricorrente fornisce prova del “danno” subito producendo la fattura del difensore la cui quantificazione appare proporzionata al valore ed alla difficoltà del ricorso.

 

 

 

 

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[1] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 1642/2019.

[2] Il riferimento è a ABF, Collegio di Coordinamento, n. 4580/25.

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