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Nota a App. Palermo, Sez. III, 5 novembre 2025, n. 1601.

Studio Mascellaro Fanelli

1. Il fatto.

La Corte di Appello di Palermo, in data 05/11/2025 ha emesso la sentenza n.1601, i in cui gli appellanti avevano contestato la mancata appostazione a zero del saldo debitore iniziale della sentenza di primo grado emessa in un giudizio di accertamento negativo del credito  con domanda riconvenzionale dell’opponente. Con l’atto di appello si contestava la mancata appostazione a zero del saldo debitore iniziale dell’estratto conto, la parziale produzione documentale per mancato rilascio della documentazione richiesta ex art. 119 Tub, della invalidità dell’apercredito non confortato da precipuo contratto.

 

2. Non va posto a zero il saldo iniziale debitore nell’accertamento negativo del credito con domanda riconvenzionale dell’opponente, se questi non produce gli estratti conto integrali. 

La sentenza in commento -evocando precedente cass.n.26916/2023- ha chiarito con precisione esemplare che nel giudizio di accertamento negativo del credito l’onere della prova grava sull’istante.

Resta gravato dell’onus probandi la Banca convenuta ove mai formuli domanda riconvenzionale.

Nello specifico, la mancanza di taluni estratti conto intermedi non è stata considerata dalla Corte come condizione per rigettare la domanda della società correntista (Cass. 13.1.2021, n. 450 e 17.4.2020, n. 7895, Cass. 4.4.2019, n. 9526; Cass. 4.2.2020, n. 2435) e la lacuna è stata risolta disponendo una Ctu che avrebbe dovuto utilizzare per i periodi intermedi privi di estratti conto “il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”.

 

3. La Banca non può essere chiamata a rispondere della mancata conservazione decennale delle  scritture. 

La Corte adita, ha rinvenuto che la società correntista opponente e poi appellante non aveva prodotto alcuni trimestri degli estratti conto pur indicati nella richiesta alla Banca ex art. 119 Tub precisando che l’area temporale di conservazione della documentazione bancaria che investe l’art 119 Tub resta quello delle operazioni degli ultimi dieci anni a far data dall’ultima registrazione.

Fa di più l’autorevole Corte puntualizzando che la limitazione temporale di conservazione, corrisponde ad un principio generale ex art.2220 c.c. e che, in quanto principio generale, trova applicazione anche per i contratti conclusi ante Tub ed ante L.154/1992, pertanto la condicio che l’obbligo di conservazione sia previsto per un periodo limitato di tempo fa sì che la Banca non possa essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.

Rievocando le posizioni già assunte dalla Suprema Corte (e multis Cass. n. 35039 del 29.11.2022) in tema di rapporti bancari, la sentenza specifica che “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni” (cfr. da ultimo Cass. 18227/2024).

 

4. Non è necessario il contratto di apercredito se nel contratto di c/c le condizioni sono ben specificate. 

L’autorevole Corte siciliana, in merito all’eccezione di ritenere non pattuita un’apertura di credito in assenza di specifico contratto, ha affermato che “secondo costante giurisprudenza di legittimità è sufficiente che le condizioni siano presenti nel contratto di apertura del conto corrente, così poi da leggersi in combinato disposto con l’apertura di affidamento. Anche da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che “l’art. 117, comma 2, del T.U.L.B., abilita la Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, a stabilire che particolari contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste Autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta, in un’equilibrata visione degli interessi in campo, una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel contratto madre, delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il contratto figlio” (27836/2017).

Diligentemente, poi la Corte dava atto che nel caso di specie si era in presenza di un contratto con espressa indicazione delle condizioni economiche attinenti a fidi e sconfinamenti, con puntuale indicazione del tasso applicabile, per cui la circostanza che non fosse presente la lettera di apertura di affidamento non comportava alcuna nullità e che l’affidamento doveva considerarsi assoggettato a quelle precise condizioni.

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