Nota a ACF, 1 ottobre 2025, n. 8191.
La controversia presa in esame affronta il tema relativo alla verifica di coerenza del profilo finanziario del Trustee con quello dei prodotti finanziari oggetto di investimento nell’abito di operazioni di sottoscrizione di polizze multiramo a favore di un Trust.
Nello specifico, il Ricorrente, in qualità di Trustee, ha contestato la non corretta profilatura da parte dell’Intermediario resistente, per non avere quest’ultimo considerato e analizzato il contenuto dell’atto istitutivo del Trust, che avrebbe dovuto condurre ad una corretta individuazione del profilo di rischio e delle esigenze finanziarie del cliente.
Secondo il Ricorrente, le carenze in ordine alla profilatura avrebbero poi avuto risvolti importanti anche in merito alla valutazione di adeguatezza degli investimenti, raccomandati tramite il servizio di consulenza finanziaria avanzata.
Le operazioni oggetto di contestazione hanno riguardato la sottoscrizione di una polizza multiramo unit linked[1], oggetto poi di successivo switch, a favore di un Trust che, a detta del Ricorrente, non rispondeva agli obiettivi di natura patrimoniale del medesimo, quanto piuttosto a obiettivi di natura previdenziale, senza considerare l’età avanzata di uno dei beneficiari rispetto al periodo raccomandato di dieci anni per il mantenimento dell’investimento.
Il Ricorrente ha poi contestato anche la successiva operazione di switch tra polizze, avvenuta nel 2022, la quale pure sarebbe avvenuta in assenza di adeguate informazioni e di una corretta consulenza, causando una diminuzione consistente del valore della polizza rispetto al premio versato.
L’Intermediario odierno resistente, invece, ha contestato l’avversa ricostruzione della vicenda, evidenziando che, concordemente alle scelte d’investimento compiute in vita dal Disponente e a quanto previsto nell’atto modificativo del Trust, la scelta di tale tipo di prodotto non era riferita a esigenze di natura previdenziale, quanto piuttosto a più ampie ed articolate motivazioni che rendevano lo stesso perfettamente rispondente alle esigenze del Trust.
In relazione all’operazione di switch tra polizze, il Resistente ha poi dichiarato di non aver mai suggerito al Ricorrente il disinvestimento della prima polizza in portafoglio, ma di averlo solo notiziato del fatto che il prodotto sarebbe passato in gestione ad un’impresa di assicurazione che non aveva mai operato in Italia e che aveva nel capitale un fondo di private equity, aspetto che si “valutava negativamente”.
Nell’esaminare la controversia in oggetto, il Collegio ha ritenuto il ricorso parzialmente meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, per quanto riguarda le censure relative alla non corretta profilatura, il Collegio ha precisato che, nel caso di investimenti sottoscritti a favore di un Trust, occorre fare riferimento alla normativa dettata dall’art. 54, del Regolamento (UE) 565/2017, la quale, in materia di legal entity, prevede che si debba fare riferimento al Trust per l’acquisizione delle informazioni su situazione finanziaria e obiettivi di investimento e la Trustee per quanto riguarda il livello di esperienza e di conoscenze[2].
Ciò premesso, dalla lettura dei questionari, l’Arbitro non ha riscontrato discrepanze tra quanto dichiarato nei medesimi e la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento indicati nell’atto istitutivo del Trust, anche se non grava sull’Intermediario alcun obbligo di verificare la coerenza di quanto riportato nei questionari con gli obiettivi contenuti nell’atto dispositivo del Trust.
In tale occasione, l’Arbitro ha infatti ribadito che non è prassi degli intermediari chiedere documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dai clienti, salvo che non emergano elementi di contraddittorietà in ordine alle informazioni rese.
Nel caso di specie, poi, la controparte contrattuale era una società fiduciaria che svolgeva l’amministrazione del Trust a titolo professionale, con l’obbligo di prestare massima attenzione al momento del rilascio delle informazioni.
Se il Collegio non ha rilevato criticità in merito all’attività di profilatura, per quanto riguarda, invece, il profilo di adeguatezza degli investimenti al profilo del Ricorrente, il Collegio ha riscontrato una chiara mancanza di conoscenza dei prodotti di investimento raccomandati, dal momento che il Trustee ha dichiarato, nei questionari di profilatura, di conoscere le polizze unit linked o index linked, ma non anche le polizze multiramo oggetto di contestazione, caratterizzate da una componente del premio in gestione separata.
Il report, oltre ad attribuire al Ricorrente una conoscenza ed esperienza delle polizze multiramo non risultante dalle profilature, non recava le motivazioni per cui la raccomandazione fornita risultava coerente con il profilo dell’istante.
Tale omissione risulta ancora più evidente ove si consideri che il Trustee, in sede di compilazione dei questionari, ha dichiarato di perseguire esigenze di risparmio e investimento e di non avere la necessità di assicurare la vita di qualcuno, né di garantire una rendita.
Anche in occasione dello switch delle polizze avvenuto in regime di consulenza, l’Arbitro ha riscontrato gravi carenze dell’Intermediario resistente dovute alla mancanza di una valutazione unitaria complessiva delle due operazioni in termini di costi/benefici.
In altri termini, secondo l’Arbitro, l’Intermediario resistente avrebbe dovuto prestare una specifica consulenza sul disinvestimento della prima polizza e sulla sottoscrizione della seconda polizza, e informare il Trustee della circostanza che il disinvestimento in parola sarebbe avvenuto prima del periodo di detenzione raccomandato, con possibilità di percepire una somma liquidata nettamente inferiore rispetto a quella investita.
L’Arbitro ha poi riscontrato, in sede di distribuzione della polizza, gravi carenze dell’Intermediario sotto il profilo informativo.
Sebbene il Resistente abbia dato prova di aver fornito tutto il set informativo, ivi compreso il KID e il DIP aggiuntivo, tuttavia non vi è alcun riferimento alle informazioni specifiche relative alle singole opzioni prescelte dal Ricorrente.
Al fine di poter ritenere assolto il relativo obbligo informativo, la dichiarazione di presa visione del KID, secondo costante orientamento del Collegio, assume valore di piena prova del fatto ivi attestato, ma, nel caso di specie, non è stata ritenuta sufficiente, dal momento che è stato consegnato solo il KID generico della polizza senza l’aggiunta di informazioni sulla specifica opzione prescelta.
In conclusione, il Collegio ha riconosciuto le ragioni del Ricorrente dal momento che, se l’Intermediario avesse agito correttamente, non sarebbe stata sottoscritta né la prima polizza, né la seconda, vista anche la correlazione tra le due operazioni.
[1] Per polizze multiramo unit linked si intendono contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzati da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto gestione. Cfr. IVASS, “Glossario – Educazione assicurativa”, in www.ivass.it.y
[2] L’art. 54, par. 6, del Regolamento (UE) 565/2017, dispone che: “Quando un cliente è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un’altra persona fisica, l’impresa di investimento elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell’idoneità e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l’altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. L’impresa di investimento registra tale politica. Quando una persona fisica è rappresentata da un’altra persona fisica o quando per la valutazione dell’idoneità debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale conformemente all’allegato II, sezione 2, della direttiva 2014/65/UE, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante”.
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Info sull'autore
Impiegata di primo livello presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, in precedenza, tirocinante ACF Consob, si è laureata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con tesi in diritto commerciale. Durante il suo percorso universitario ha conseguito conoscenze specifiche nel settore del diritto commerciale, bancario e dei mercati finanziari. Nelle suindicate materie, è inoltre autrice di pubblicazioni scientifiche