“Felix qui potuit rerum cognoscere causas”
(Virgilio, Georgiche)
E, davvero, con il poeta latino, dobbiamo riconoscere la felicità (ci verrebbe da tradurre: la beatitudine) di chi sia in grado di conoscere la ragione dei fatti, degli eventi, delle circostanze. Sarebbe costui immune da pregiudizi. Un tale felice condizione è, tuttavia, preclusa – a volte – anche ai dotti e ai sapienti che, stante la natura umana, solo per approssimazione e per passi successivi possono avvicinarsi alla verità. E discorriamo – sia chiaro – non della verità metafisica (che è ambito di conoscenza della filosofia e della teologia), ma assai più pianamente della verità dei codici e delle norme che è quella che qui ci occupa.
Le righe che seguono intendono compiere, operando una disamina della giurisprudenza sviluppatasi in merito, alcuni passi verso la comprensione di quel fenomeno che tanto ha “travagliato” il mondo del credito negli ultimi anni: l’applicazione, quale metodo di rimborso, dei prestiti rateali del piano di ammortamento alla francese. “Il tema dell’ammortamento alla francese – scrive il Prof. Andrea Nervi[1] – è al centro di un articolato dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale, che in tempi recenti si è notevolmente intensificato, soprattutto per effetto della pressione esercitata dal ceto forense e dalle varie organizzazioni che agiscono a tutela dei consumatori e dei clienti degli operatori bancari”.
Iniziamo, come d’uopo, dalle definizioni.
Il piano di ammortamento è lo strumento attraverso il quale vengono specificate le modalità di rimborso di un finanziamento. Esso individua la composizione delle rate con il pagamento delle quali il mutuatario verrà a restituire il capitale concessogli in prestito unitamente agli interessi pattuiti. Ciascuna rata, pertanto, verrà ad essere composta da una quota capitale e da una quota interessi. La diversa proporzione tra l’una e l’altra quota, nel corso della storia di rimborso del finanziamento, segna la sostanziale differenza tra le due più note modalità di piano di ammortamento rispettivamente conosciute come piano di ammortamento “alla francese” e “all’italiana”.[2]
«Il piano di ammortamento “alla francese” prevede il pagamento di rate periodiche costanti, composte da una quota di capitale e una quota di interessi, calcolata sul capitale residuo. Con il progredire dell’ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. L’ammortamento all’italiana è caratterizzato da rate con quota capitale costante. In tal caso l’evoluzione del piano vede la progressiva riduzione della rata, determinata dal fatto che, restando costante la quota capitale delle rate, l’interesse si applica su un capitale residuo che, diminuisce, rata dopo rata, dello stesso importo»[3].
La questione che si vuole qui affrontare (facendo sintesi degli arresti giurisprudenziali intervenuti in materia) è se l’applicazione di un tale piano di ammortamento determini fenomeni anatocistici ovvero un’indeterminatezza del tasso.
Sul punto, occorre necessariamente trarre le mosse dall’analisi dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2024 (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 29/05/2024, n. 15130) che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Ebbene, pur considerato il perimetro cui gli Ermellini hanno inteso attenersi nell’enunciazione del principio di diritto, occorre evidenziare che nella richiamata pronuncia, con riguardo alla vexata quaestio della ricorrenza di fenomeni anatocistici nell’applicazione del piano di ammortamento alla francese, si rileva che: «Come osservato dalla Procura Generale, “l’ammortamento alla francese prevede che l’obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull’intero capitale erogato benché quest’ultimo non sia ancora integralmente esigibile” – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all’italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull’intero importo mutuato e non su quello residuo – “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l’obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi“. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”»
La stessa questione dell’indeterminatezza del tasso viene valutata negativamente dalla Corte. «L’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all’an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti […]. Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato».
Nel solco della medesima linea interpretativa si pone la più recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/03/2025, n. 7382 la quale, ampliando l’esame alla casistica della variabilità del tasso, enuncia il seguente principio di diritto: «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire».
«Ricapitolando, sottolinea la Corte, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
- i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
- ii) se il piano di ammortamento riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.
Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l’unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile»[4]. E sulla medesima linea argomentativa, si pone la recente Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2025, n. 17165[5].
Sul punto, peraltro non va sottaciuto che la medesima giurisprudenza arbitrale risulta orientata nel medesimo senso della giurisprudenza di legittimità. Cfr, ex multis, Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, 8 marzo 2024, n. 3058[6].
In altri termini, il piano di ammortamento alla francese non può – di per sé stesso e aprioristicamente – essere considerato tale, ove applicato quale criterio di rimborso del prestito rateale, da determinare fenomeni anatocistici ovvero di indeterminatezza del tasso[7].
Non possiamo escludere, al termine di questa breve disamina giurisprudenziale, che la questione sia da considerarsi – almeno in termini di principio – risolta e che essa non possa avere nuovi sviluppi (anche, se ci pare, che quel che doveva essere detto, sia stato detto… e in modo inequivocabile). Ci sentiamo di far nostre, in conclusione, le considerazioni svolte dal Prof. Andrea Nervi[8]
“Certamente il dibattito sorto intorno all’ammortamento alla francese è esemplificativo delle tensioni che, da alcuni anni a questa parte, attraversano il mercato del credito e, in particolare, l’apparato di regole – normative e contrattuali – che ne caratterizzano il funzionamento. Questo dibattito si colloca dunque in una sequenza, nella quale possiamo annoverare – senza pretese di completezza – l’anatocismo nei conti correnti, la commissione di massimo scoperto, l’usura, etc. Si tratta di vicende tutte accomunate dal repentino deflagrare della discussione, cui poi segue l’intervento riparatore per via legislativa. Viene da chiedersi se questo modus procedendi sia necessitato, ad esempio dall’evoluzione storica dei rapporti banche-clienti e/o dalle odierne dinamiche socio-economiche, e dunque sia da considerarsi in qualche modo inevitabile, almeno nel breve-medio periodo. In alternativa, sorge l’interrogativo in ordine alla possibilità di ipotizzare altre modalità di confronto e di composizione delle varie istanze ed esigenze che si muovono sul mercato del credito, e che consentano di giungere ai medesimi esiti in maniera più pacata e razionale. Non deve essere dimenticato che, quantomeno fino a prova contraria, il nostro sistema ordinamentale continua ad essere di diritto scritto, e soprattutto, di diritto codificato. Dovrebbe, quindi, essere la sede legislativa-regolamentare quella maggiormente indicata a fungere da tavolo di confronto delle diverse istanze, anche in ragione della presenza di una qualificata autorità, preposta alla vigilanza sul funzionamento di questo specifico mercato”.
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[1] Andrea Nervi, “L’ammortamento alla francese” in “Diritto Bancario”, diretto da Fernando Greco e Gianfranco Liace, I. Contratti, Lefebvre Giuffrè, 2025, pagg. 355-377.
[2] “Piano di ammortamento alla francese: la questione approda alle Sezioni Unite. Determinatezza, o indeterminatezza, è questo il dilemma”, contributo dello scrivente pubblicato il 21 settembre 2023 in “Diritto del Risparmio”. L. Cardi – Piano di ammortamento alla francese: la questione approda alle Sezioni Unite. Determinatezza o indeterminatezza, è questo il dilemma. – Diritto del Risparmio
[3] F. Aratari, “Questioni problematiche relative al mutuo” in “Il Diritto Bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali” a cura di F. Aratari e G. Romano, Wolters Kluwer, 2023, pagg. 807-808.
[4] Nota a Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 2025, n. 7382., Massima redazionale pubblicata il 27 marzo 2025 in “Diritto del Risparmio”. Ammortamento «alla francese» con tasso variabile: sono “mutuabili” i principi espressi per il tasso fisso. – Diritto del Risparmio
[5] Nota a Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2025, n. 17165. Massima redazionale pubblicata il 19 settembre 2025 in “Diritto del Risparmio”. https://www.dirittodelrisparmio.it/2025/09/19/ammortamento-alla-francese-per-la-cassazione-non-si-generano-fenomeni-anatocistici/
[6] Nota ad ABF, Collegio di Napoli, 8 marzo 2024, n. 3058. Bianca Tempesta, “Il piano di ammortamento “alla francese” non comporta né indeterminatezza del tasso, né automatica e surrettizia capitalizzazione degli interessi”, nota pubblicata il 25 giugno 2024 in “Diritto del Risparmio”. https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/06/25/il-piano-di-ammortamento-alla-francese-non-comporta-ne-indeterminatezza-del-tasso-ne-automatica-e-surrettizia-capitalizzazione-degli-interessi/
[7] Cfr. Fabio Fiorucci, “Mutuo a tasso variabile e ammortamento francese: nessuna capitalizzazione e piena trasparenza” pubblicato in Altalex il 14 aprile 2025”. Mutuo a tasso variabile e ammortamento francese: nessuna capitalizzazione e piena trasparenza
[8] Andrea Nervi, op. cit (cfr. nota n. 1).
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