Nota a Trib. Siena, 30 settembre 2025, n. 593.
Nel caso di specie, parte attrice lamentava che la commissione del tasso minimo di interesse applicato dalla pari al 2,50 %, indicato in apposita clausola (c.d. floor) si sarebbe tradotta in uno squilibrio negoziale economicamente vantaggioso per l’istituto di credito, senza possibilità per la mutuataria di averne contezza, né, tantomeno, margine alcuno di trattativa.
Per il giudice senese, l’eccezione non merita accoglimento.
Il contratto di mutuo reca effettivamente una clausola floor, contemplata nell’art. 4, rubricato «Durata-Interessi», con la quale si prevede, con carattere grafico enfatizzato in grassetto, che «la misura del tasso di interesse annuo, come sopra determinato, non potrà mai essere inferiore al 4,50%». È noto come le clausole di questo tipo, descrivendo un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, presentino una funzione di salvaguardia per l’istituto di credito, in quanto garantiscono che gli interessi corrispettivi siano almeno pari alla valore percentuale individuato dalle clausole stesse, anche laddove il parametro, in genere variabile e parametrato in base all’Euribor, di calcolo degli interessi si rivelasse inferiore al valore del tasso assunto dalla specifica clausola floor.
Le clausole floor si contrappongono alle clausole cap, che prevedono un limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire, e che assumono una funzione garantistica e di salvaguardia per la parte mutuataria, assicurando che gli interessi corrispettivi non superino il valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il parametro di calcolo degli interessi si rivelasse maggiore del valore del tasso assunto dalla specifica clausola cap.
È, altresì, noto come le clausole floor vadano ricondotte alla struttura di determinazione del tasso di interesse debitorio per il cliente ed abbiano dunque natura creditizia e non già finanziaria, non essendo assimilabili ad operazioni creditizie accompagnate da una componente derivativa implicita (c.d. derivati impliciti), idonea a determinare l’applicazione delle regole poste dalla normativa primaria e secondaria di riferimento in tema di servizi di investimento[1]. Secondo il citato pronunciamento, «la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell’indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l’evento condizionante è la fluttuazione dell’indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l’evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall’art. 1353 c.c.».
Vieppiù, come già precisato, da Corte Cass. n. 5151/24, nonché dalla recentissima Cass. n. 1942/25, «tale clausola attiene alle modalità di determinazione del tasso di interesse debitorio ed ha, pertanto, natura ‘creditizia’; sicché essa non costituisce, neppure surrettiziamente, uno strumento derivato, ma è soggetta esclusivamente alla disciplina del testo unico bancario». Inoltre, sempre la Corte Suprema di Cassazione ha affermato (seppure non specificamente sulla clausola floor dei mutui fondiari) che, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere – ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell’art. 1284, comma 3, c.c. – un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione[2].
Ebbene, il giudice senese rileva come, nel caso in esame, possa dirsi che il funzionamento della clausola fosse stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo, all’art. 3, sì che i mutuatari al momento della sottoscrizione avevano piena consapevolezza della misura del corrispettivo.
Peraltro, la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o all’adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà, ai sensi dell’art 34, comma 2, cod. cons., essendo formulata in maniera chiara e comprensibile.
Se si considera, infine, che nel caso di specie la clausola floor è contenuta in un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, appare ancor più evidente l’infondatezza dell’eccezione, posto che le clausole inserite nei contratti conclusi per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi comunque come unilateralmente predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, quand’anche fossero da considerarsi vessatorie, non necessiterebbero di specifica approvazione.
Ebbene, occorre effettuare una parentesi redazionale.
Tale ultima asserzione ingenera qualche perplessità, specie ove coordinata, con altra, recente pronuncia della Corte d’Appello di Firenze[3], laddove si è puntualmente evidenziato che – anche sulla scorta della più accorta “sensibilità” della giurisprudenza unionale – la compilazione materiale dell’atto da parte del notaio, la lettura e la richiesta di conferma della conformità alla volontà delle parti di per sé non escludono che il testo contrattuale trasfuso nell’atto pubblico sia stato in realtà previamente predisposto dal professionista. Difatti, parte della dottrina ha condivisibilmente osservato che “non solo l’atto notarile non esclude il presupposto della predisposizione unilaterale da parte del professionista (in casi quali i mutui bancari), ma anche che il Notaio non è in condizione, al momento della conclusione del contratto, di conoscere quale sia stata la negoziazione precontrattuale delle clausole e soprattutto se tale negoziazione abbia rappresentato o meno una trattativa ai sensi dell’art. 34, comma 4, del Codice del consumo”; “è agevole constatare che il ‘procedimento’ notarile non può in alcun modo escludere il fatto storico della predisposizione unilaterale, rispetto alla quale la volontà negoziale espressa dal contraente debole, si configura pur sempre come ade-sione ad uno schema fatto dalla controparte”; “il semplice fatto che il notaio rediga l’atto e lo legga alle parti, spiegandone il contenuto, e che estenda la lettura eventualmente anche agli allegati, non è sufficiente ad evitare che talune clausole possano esse-re dichiarate inefficaci perché abusive“; “la verità è che la stipulazione avanti il notaio non implica di per sé la negoziazione del contratto e non sembra pertanto sostenibile la teoria secondo cui, nell’ipotesi in esame, dovrebbe inevitabilmente venir meno la caratteristica della predisposizione unilaterale”; “qualora un contratto in serie sia redatto in forma pubblica, la lettura dell’intero contenuto contrattuale da parte del notaio alle parti e la loro conseguente sottoscrizione, non può essere, di per sé, in grado di annu-lare il carattere unilaterale della predisposizione o meglio di rendere esistente una trattativa che non c’è stata”; “di fronte a un contratto già predisposto, neppure il notaio è chiamato a rappresentare in forma giuridica gli interessi delle parti, né tanto meno a mediare tra questi; egli si trova a ricevere un atto già compiutamente formato: in cui cioè si è interamente estrinsecata l’autonomia privata, pur se in termini del tutto asimmetrici (insomma la confezione per atto pubblico non suppone per nulla, né implica, la presenza di trattative)”.
In tale cornice, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea[4] ha avuto modo di osservare che «la direttiva 93/13 non contiene nessuna disposizione riguardante il ruolo che può essere o meno devoluto al notaio in materia di controllo delle clausole contrattuali abusive […] tenuto conto della particolare fiducia che il consumatore dimostra, di norma, nei confronti del notaio, nella sua qualità di consulente imparziale, e del fatto che gli atti redatti da quest’ultimo non sono inficiati da illegittimità, esiste un rischio non trascurabile che il consumatore sia meno vigilante al momento della predisposizione di detti atti quanto all’esistenza di clausole abusive». Per giunta, in una successiva pronunzia, la stessa CGUE ha evidenziato che la predisposizione unilaterale non sia esclusa dalla successiva redazione in foma notarile né dalla preliminare trasmissione del testo al consumatore[5].
Orbene, il contratto concluso nella forma dell’atto pubblico notarile ben può, quindi, essere, in concreto, un “contratto per adesione”, unilateralmente predisposto dal professionista e tale circostanza può emergere anche in via documentale[6]. Invero, non può tacersi come, in alcuni casi, possono essere addirittura allegati all’atto pubblico ed espressamente richiamati, per farne parte integrante, anche i “moduli o formulari” predisposti dal professionista per la regolamentazione standardizzata di quel genere di rapporti.
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Esaurita questa parentesi incidentale, da ultimo, il Tribunale chiosa sostenendo che «non può farsi derivare in via automatica la nullità della clausola floor, determinata, dall’assenza di una clausola cap»: che se non fossimo a Siena, ma a Firenze, suonerebbe tanto a un «Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare». Con buona pace dello squilibrio giuridico e normativo, tra le posizioni del mutuante e del mutuatario, e del vaglio di inadeguatezza contrattuale, già proposto dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle clausole cc.dd. claims made[7].
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657: «Costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una ‘inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore’ di una option floor, e dunque un contratto derivato».
[2] Cfr. Cass. n. 96/2022; Cass. n. 20555/2020.
[3] Cfr. App. Firenze, Sez. II, 15 maggio 2025, n. 923, Clausole vessatorie nei contratti tra consumatore e professionista nella forma dell’atto pubblico notarile: la Corte d’Appello di Firenze sulla deroga all’art. 1957 c.c. – Diritto del Risparmio.
[4] Così, CGUE, 01.10.2015, C-32/14.
[5] V. CGUE, 24.10.2019, C-211/17.
[6] A titolo esemplificativo, il consumatore può dimostrare di aver previamente ricevuto dalla banca, insieme alla comunicazione della concessione del finanziamento e delle relative condizioni economiche, anche le condizioni generali e la minuta del contratto, esattamente poi trasfuse nell’atto pubblico.
[7] V. A. Zurlo, Guardare al dito o guardare alla luna: la vessatorietà o l’adeguatezza contrattuale della clausola floor, in Rivista di Diritto del Risparmio, n. 2/2024, A. Zurlo – Guardare al dito o guardare alla luna: la vessatorietà o l’adeguatezza contrattuale della clausola floor. – Diritto del Risparmio.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it