La controversia traeva origine dall’opposizione proposta da tre fideiussori avverso decreto ingiuntivo, emesso in forza di fideiussioni omnibus a garanzia di un debitore successivamente fallito. Gli opponenti avevano articolato cinque principali motivi di doglianza (tra cui la decadenza ex art. 1957 c.c., la nullità per conformità al modello ABI, la violazione dell’art. 1956 c.c. e l’illegittima quantificazione del credito per usura e anatocismo).
Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l’opposizione, condividendo le difese dell’opposto e, in particolare, affermando che:
- l’inserimento della clausola “a prima richiesta”, anche in mancanza di quella “senza eccezioni”, comporta di per sé la deroga all’art. 1957 c.c., in quanto incompatibile con la necessità di un’attivazione giudiziale del credito;
- la decadenza è, quindi, evitata anche mediante iniziative stragiudiziali, purché regolarmente intervallate nei termini pattuiti (nel caso concreto: estensione a 36 mesi ex art. 5 del contratto e clausola di richiesta scritta ex art. 6);
- le comunicazioni stragiudiziali (raccomandate, PEC, pubblicazione in G.U. ex art. 58 TUB, insinuazione al passivo fallimentare) risultano idonee a interrompere il termine di decadenza.
La decisione recepisce i principi affermati dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 3, ord. nn. 835/2025, 5179/2025 e 9680/2025), secondo cui, in presenza della clausola “a semplice richiesta”, la decadenza ex art. 1957 c.c. è evitata anche con la sola istanza di pagamento al fideiussore.