Nota a Trib. Roma, Sez. XVI, 12 settembre 2025, n. 12521.
Massima redazionale
Il Tribunale romano chiarisce che l’individuazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie, al fine della eccezione di prescrizione, è stata richiesta nel quesito al CTU, in conformità all’orientamento della Sezione secondo il parametro del “Saldo banca”. Invero, si ritiene che, per accertare la natura del versamento, il conto non debba essere previamente depurato dalle competenze indebite derivanti da nullità originarie ma debba essere calcolato sul saldo banca. Evidentemente la depurazione dalla capitalizzazione ha l’effetto di ridurre l’esposizione debitoria del cliente e ciò incide poi sul valore di pagamento o meno della rimessa, nei fatti riducendo quantitativamente quelle che possono considerarsi solutorie (le uniche dalle quali decorre immediatamente la prescrizione). La correttezza di tale interpretazione, nonostante alcune pronunce di legittimità che sembrano andare in senso contrario, discende dalla stessa disciplina ex art.1422 c.c., che dispone che l’azione per la nullità è imprescrittibile salvi gli effetti, però, della prescrizione dell’azione di ripetizione; e ciò per ragioni di stabilità dei rapporti economici e di sicurezza nelle transazioni commerciali, chiaramente apprezzabili. Posto che il ricalcolo che viene richiesto al consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità, ma al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base a quelle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la “depurazione” del conto dall’anatocismo e verificare, poi, cosa fosse pagamento e cosa no significa porre nel nulla l’eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l’inciso dell’art.1422 c.c. Laddove il conto venisse previamente depurato da tutte le poste ritenute indebite e solo dopo venissero verificati i versamenti imputabili a pagamento delle competenze indebite, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione.
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Parte della giurisprudenza più recente ha correttamente ritenuto che, per i contratti di conto corrente conclusi dopo il 1992 (ovverosia, da quando è richiesta la forma scritta ad substantiam), la prova dell’affidamento deve essere scritta, a meno che le condizioni economiche dell’apertura di credito non siano già previste nel contratto di conto corrente scritto.
Solo in tale ultima ipotesi la prova del fido può essere fornita anche con prove indirette dalle quali emerga in modo univoco tale evidenza. In tale senso si è espressa la Corte Suprema di Cassazione[1], in ordine ai presupposti di identificazione della presenza e della soglia dell’affidamento – questione rilevante per la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie – distinzione da cui discende la stessa revocabilità delle rimesse in quanto suscettibili di essere considerate quali “pagamenti”. In tale pronuncia si afferma essere “scontato che l’apertura di credito richieda la forma scritta ai sensi dell’art. 117 del Testo Unico Bancario. Tuttavia la norma stabilisce anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 27 marzo 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l’intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio” (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836)”.
Sempre in materia di revocatoria fallimentare, la Suprema Corte ha ritenuto la necessità di un accordo che rispetti gli obblighi di forma previsti per i contratti bancari ed ha escluso la rilevanza di collegamenti fattuali tra i diversi rapporti (ex pluriis Cass. sez. 1, 13445/2011).
Diversamente, la tesi che ammette il fido di fatto, pur in mancanza di una forma scritta, lo sostiene argomentando dalla natura di protezione della detta nullità. La norma che prevede la forma scritta a pena di nullità è norma di protezione come risulta dall’art. 127 TUB che estende all’intero Titolo VI “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, imperniato sulla tutela del cliente, la sanzione della nullità che opera soltanto a vantaggio del cliente e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, sicché la banca non può giovarsi di tali nullità di protezione. Conseguentemente, il correntista non potrebbe essere pregiudicato dalla negazione della sussistenza del contratto per mancanza di forma scritta. Tuttavia, il riconoscimento di un fido di fatto fondato sulla natura di protezione della sanzione della nullità per mancanza di forma scritta tralascia il tema dell’indeterminatezza dell’accordo che non sarebbe definito né quanto all’interesse applicato né quanto al limite accordato. Ciò è dimostrato dalla giurisprudenza più risalente che ha riconosciuto la presenza di un affidamento anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc.[2]. Prove dell’apertura del credito ovverosia della concessione di fatto dell’affidamento sono state tratte dalla stabilità dell’esposizione debitoria, dall’entità del saldo debitore, dall’assenza di tracce sensibili di un rientro del correntista, dall’utilizzo negli estratti conto e negli scalari di espressioni quali ‘scoperto nei limiti del fido’, ‘APC fiduciaria’ o simili, nonché dall’applicazione di tassi debitori differenziati (ovvero lo stesso tasso applicato a diversi numeri debitori) che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro fido ed extra fido[3]. Addirittura secondo una pronuncia della Suprema Corte[4] non sarebbe necessaria la prova del massimale per l’accertamento dell’accordo di apertura di credito, non costituendo elemento essenziale della causa di contratto di apertura credito in conto corrente la predeterminazione di tale limite massimo, dovendosi ritenere che, in presenza di fido di fatto (desumibile dagli elementi induttivi sopra elencati), ben può il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto ‘di fatto’ consentito dalla banca prima dell’adozione da parte di quest’ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro[5].
Si arriva, quindi, alla posizione di chi ritiene il fido di fatto ravvisabile qualora a fronte di un rapporto di conto corrente la banca accetti costanti e duraturi saldi negativi senza che risulti l’applicazione di condizioni differenziate per fasce di interessi, né l’esposizione di specifici interessi di sconfinamento o di mora, così da far ritenere sussistente un fido “di fatto” pari al saldo negativo del c/c di tempo in tempo registrato ad un comportamento contrario a tale acquiescenza da parte della Banca.
Al fine di ridurre la discrezionalità della decisione giudiziale ed in aderenza alla formalizzazione dei contratti bancari, si ritiene di aderire alla tesi più rigorista per la quale è necessario che il contratto base espliciti chiaramente le specifiche condizioni economiche cui verrà sottoposto il fido.
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[1] Il riferimento è a Cass. n. 926/2022.
[2] V. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996; v. anche App. Torino, 03.05.2013, n. 902.
[3] Cfr. Trib. Pistoia, n. 830 del 23.09.2015; Trib. Napoli, n. 17/2014; Trib. Torino, 01.03.2015; Trib. Milano, 08/04/2015; Trib. Alessandria 21.02.2015.
[4] V. Cass. n. 3842/1996.
[5] V. App. Torino, n. 902 del 03.05.2013; Trib. Torino, 11.03.2015.
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