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Nota a App. Bologna, Sez. II, 6 settembre 2025, n. 1483.

Massima redazionale

Nella specie, l’appellante deduceva l’inidoneità dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a provare la titolarità attiva in capo alla cessionaria appellata e ritenere in capo a essa l’esistenza del diritto di credito azionato.

La Corte territoriale bolognese ritiene il motivo fondato.

Difatti, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, assolve la medesima funzione della notifica della cessione del credito al creditore ceduto, al fine di evitare il pagamento al creditore cedente, che dunque non avrebbe effetto estintivo dell’obbligazione. Nondimeno, tale pubblicazione non è bastevole a garantire che il portafoglio di crediti ceduto ricomprenda il credito azionato monitoramene, onere di cui è gravato il cessionario.

Ebbene, in tema di cessione di crediti in blocco, laddove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente[1]. Per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, l’avviso dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nel portafoglio oggetto della cessione. Nel caso di specie, la documentazione in atti non risulta idonea a provare il trasferimento del credito azionato in capo alla opposta, attesa la genericità dell’individuazione dei crediti oggetto di cessione “per tipologia”. Né, tantomeno, può soccorrere sul punto la “lista dei crediti ceduti”, atteso che trattasi di estratto di data non certa e non circostanziato, e comunque non idoneo a provare che il credito oggetto del giudizio facesse parte del portafoglio già ceduto ai precedenti cessionari, circostanza oggetto di specifica contestazione dell’ingiunta.

Da ciò segue il difetto di legittimazione attiva dell’opposta e l’inesistenza del diritto azionato in capo alla medesima.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 24798/2020.

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