Un consumatore brindisino chiedeva al proprio istituto di credito, il rilascio della documentazione relativa a due contratti di finanziamento, a suo tempo sottoscritti, in quanto la richiesta inoltrata dallo stesso ai sensi del testo Unico Bancario (art. 119 Tub) era stata del tutto ignorata.
Si è reso necessario, pertanto, il deposito di un decreto Ingiuntivo, al fine di ottenere quanto richiesto e ricostruire la documentazione contrattuale più volte sollecitata.
Invero, l’art. 119 TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale diritto si inserisce nel più ampio quadro della trasparenza bancaria, che impone agli intermediari obblighi informativi in ogni fase del rapporto con il cliente, dalla stipula del contratto alla sua esecuzione e cessazione (“La trasparenza sulle operazioni e i servizi bancari e finanziari ha lo scopo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nel mercato bancario e finanziario”).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha costantemente riconosciuto che il diritto alla documentazione bancaria è funzionale non solo alla conoscenza del rapporto, ma anche alla tutela giudiziale dei diritti del cliente, come ad esempio la verifica dell’esistenza o consistenza di un debito o credito (“il cliente ha diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto di conto corrente, anche se ha già ricevuto dalla banca le relative comunicazioni periodiche obbligatorie per legge (Cass. 27 settembre 2001 n. 12093)”). Così, ad esempio, il cliente ha diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto di conto corrente, anche se ha già ricevuto dalla banca le relative comunicazioni periodiche obbligatorie per legge (Cass. 27 settembre 2001 n. 12093).
Il ricorso per decreto ingiuntivo è lo strumento processuale utilizzabile dal cliente per ottenere la consegna dei documenti bancari, purché il diritto azionato sia certo, liquido ed esigibile.
La giurisprudenza ha chiarito che il procedimento monitorio è ammissibile per la consegna di documenti bancari, come estratti conto, comunicazioni periodiche, polizze e altri atti previsti dalla legge (“Il decreto ingiuntivo può avere ad oggetto la richiesta di consegna di una cosa mobile, purché essa sia ben individuata e l’oggetto sia esigibile (art. 633 c. 1 c.p.c.).
Parte della Giurisprudenza di merito, sostiene che affermare che il procedimento monitorio sarebbe “surrogabile validamente quando l’Ordinanza ex art. 186 Ter cpc” si veda Tribunale Latina 21.06.2007.
Va infine sottolineato che, per fortuna, secondo una Giurisprudenza minoritaria e assoluta residuale, che l’istanza di ingiunzione presupporrebbe non l’adempimento di un mero dovere di consegna di un’entità già esistente, bensì uno sforzo creativo da parte del soggetto destinatario dell’ordine; in altre parole, sarebbe configurabile un vero e proprio facere attivo che travalica la condizione di ammissibilità del provvedimento monitorio.