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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 luglio 2025, n. 21806.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sui c.d. “super-interessi” disciplinati dal 4° comma dell’art.1284 c.c. (introdotto con l’art. 17, comma 1, D.L. n. 132/2014, sì come modificato dalla legge di conversione n. 162/2014), a tenore del quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Il tema è quello dell’applicabilità, al credito vantato a titolo di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c., del tasso d’interesse moratorio disciplinato dal d.lgs. n.231/2002.

La questione, invero, è già stata affrontata con precedenti pronunce.

In particolare, con ordinanza n.7677 del 22.03.2025, la Corte di Cassazione aveva già chiarito che “il saggio di interessi di cui all’art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d’applicazione (v. Cass., 3/1/2023, n. 61)”.

Dunque, “il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte”.

Il principio sancito trova continuità nell’ordinanza in commento, che dopo aver ampiamente ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale sul tema, ha chiarito che la diversa opinione – quella dell’inapplicabilità del 4° comma della’rt.1284 c.c. all’obbligazione da ripetizione di indebito – “si mostra tributaria di quella tesi originaria – e superata ormai dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite – che veniva a limitare l’applicazione dell’art. 1284, quarto comma, c.c. alla presenza di un rapporto contrattuale ma non sembra tenere conto del fatto che l’obbligazione da ripetizione di indebito, anche se nascente da una vicenda che abbia visto la conclusione di un contratto, resta comunque una obbligazione che si fonda sulla constatazione della pregressa esecuzione di una prestazione sine causa od ob causam finitam, e quindi di una prestazione che, nella conclusione di un precedente contratto, può, sì, trovare (mera) occasione, ma non vero e proprio fondamento, ed anzi viene sovente a scaturire proprio dall’assenza – originaria o sopravvenuta – del titolo contrattuale, come avviene in tutti i casi di accertata patologia – genetica o funzionale – del vincolo contrattuale: insomma, l’obbligazione di restituzione dell’indebito nasce dalla legge, non dall’eventuale pregresso contratto”.

Secondo gli Ermellini, “affermare, del resto, l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. per le obbligazioni che – sempre per mutuare la formula già impiegata in passato – trovino fonte “in un contratto stipulato tra le parti”, potrebbe venire indirettamente a fondare una diversa soluzione nel caso dell’indebito “puro”, e cioè dell’indebito che non abbia trovato occasione generativa alcuna nella precedente conclusione di un contratto, laddove sembra logico – ed opportuno – individuare una soluzione unitaria per tutte le ipotesi di indebito, non emergendo concrete ragioni per operare una superflua differenziazione”.

La Corte ha anche precisato che l’applicabilità dell’art. 1284, quarto comma, c.c. al credito da ripetizione di indebito trova fondamento nella ratio della previsione che ha introdotto i c.d. super-interessi. Difatti, “lo scopo del dettato normativo è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un’adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l’applicazione dei super-interessi – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che quindi viene indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l’elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un’attenta valutazione dei rischi di causa, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale”.

In sintesi, secondo il Supremo Collegio “il disposto di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. trova applicazione anche all’obbligazione da ripetizione di indebito di cui all’art. 2033 c.c.”.

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