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Nota a Trib. Palermo, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1096.

Studio Mascellaro Fanelli

1. Il fatto.

Il Tribunale di Palermo in data 11/03/2025 ha emesso la sentenza n. 1096, in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari con azione riconvenzionale da parte della banca, avente ad oggetto un rapporto di conto corrente, un conto anticipi e due mutui chirografari. Nel giudizio veniva eccepita usurarietà sopravvenuta e per il mutuo chirografario la nullità ex l.n.287/90 per indeterminatezza e/o indeterminabilità del parametro EURIBOR. Per tutti i rapporti oggetto di lite, veniva richiesto il ricalcolo ex art. 117 TUB ed il risarcimento dei danni.

 

2. Quando non vi è usura pattizia, l’eventuale usurarietà sopravvenuta non comporta alcun ricalcolo. 

Il Tribunale palermitano, disposta la c.t.u. per tutti i rapporti oggetto di lite, ha accertato che i tassi debitori pattuiti non erano usurari al momento della pattuizione e, quindi, ne ha escluso l’usurarietà originaria.
In merito alla usurarietà sopravvenuta rilevata dal c.t.u. per un solo trimestre in corso di rapporto, il Magistrato siciliano, richiama esplicitamente il disposto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 24675 del 19.10.2017, hanno precisato che se il tasso debitore pattizio, supera in corso di rapporto, la soglia usura ex lege n. 108/1996, “non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. “

Chiosa, quindi, la sentenza disponendo che non essendovi usurarietà originaria ed avendo il c.t.u. rilevato usurarietà sopravvenuta, conseguentemente, nessun ricalcolo deve essere operato.

 

3. Non è indeterminato e/o indeterminabile un contratto di mutuo con pattuizione del tasso mediante rinvio all’EURIBOR. 

 La sentenza in commento statuisce con mirabile chiarezza che non è indeterminato e/o indeterminabile un contratto di mutuo che individui il tasso corrispettivo mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un’operazione algebrica che abbia come base tale dato e rigetta l’eccezione del correntista-attore di nullità ex l.n.287/90 dell’indice Euribor per indeterminatezza e/o indeterminabilità del parametro Euribor.

Viene in più chiarito che anche per costante giurisprudenza, la misura del tasso di interesse può essere convenuta in contratto anche per relationem ad un parametro certo e determinato.  Precisa, quindi, l’attento Magistrato, facendo proprio il disposto della sent. Cass. n. 3968/2014, che “il tasso Euribor costituisce un idoneo parametro in tal senso, atteso che il tasso viene individuato mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei ed è sempre facilmente conoscibile dagli interessati poiché regolarmente pubblicato.

Invero, attraverso il richiamo al parametro dell’Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo di indeterminatezza.”.

 

4. Sulla nullità EURIBOR per contrasto con la normativa antitrust ex lege n. 287/90 e sulla prova della avvenuta manipolazione. 

Il Tribunale palermitano precisa che la comunicazione quotidiana dell’Euribor da parte della EBF (European Banking Federation) non è qualificabile come un accordo di cartello e pertanto “il parametro Euribor deve considerarsi pienamente legittimo, non contrastante con i precetti concorrenziali e, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento, tale da soddisfare anche il parametro della determinabilità.”

Quanto al periodo intermedio tra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008, la sentenza ha ricordato che la Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, ha stabilito che
tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata all’art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) e/o all’EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito “EIRD”).

Molto scrupolosamente, il Magistrato siciliano ha precisato anche che “è dibattuto in giurisprudenza se l’accertamento dell’intesa restrittiva della concorrenza determini sempre la nullità dei contratti “a valle” (la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite)”.

Affrontando il caso di specie, il Tribunale palermitano ha rigettato la domanda attorea, trattandosi di un contratto di mutuo stipulato il 06/11/2017 -periodo non interessato dalle decisioni della Commissione Europea- e non essendovi prova che l’Euribor sia stato manipolato nel periodo considerato.

 

5. Per la nullità delle fideiussioni, va provata l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale. 

Il Magistrato palermitano nel vagliare l’eccezione attorea di nullità delle fideiussioni che assistevano i contratti oggetto di lite, ha osservato che i fideiussori non hanno assolto l’onere probatorio posto a loro carico circa l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale nel periodo considerato. Viene quindi fatto proprio quanto sancito dalla Suprema Corte  che ha ribadito la necessità, ai fini dell’accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell’applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, chiarendo che “il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d’Italia su cui l’attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall’attore, secondo la regola generale di cui all’art.2967 c.c.” (Cass. n.30818/2018). Puntualizza infine il Tribunale siciliano che “compete all’attore che deduca un’intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell’intesa stessa” (Cass. n. 13846/2019).

 

6. Ai fini del risarcimento dei danni, va provato il nesso causale tra la condotta della Banca e i danni presunti subiti. 

La sentenza ha rigettato la richiesta attorea di risarcimento danni, in quanto il correntista-attore che formula domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta della Banca deve offrire opportuna prova con allegazioni che dimostrino “l’esistenza, la tipologia e l’entità l’esistenza, la tipologia e l’entità dei danni richiesti e la sussistenza del nesso causale tra la condotta della banca e i danni asseritamente subiti”; prova non offerta nel caso di specie.

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