Nota a Trib. Busto Arsizio, Sez. II, 7 giugno 2025, n. 697.
Con la sentenza n. 697/2025, il Tribunale di Busto Arsizio valorizza il peculiare regime probatorio previsto dall’art. 58 TUB, che, per esigenze di celerità e semplificazione del traffico bancario, deroga alle regole ordinarie di cui agli artt. 1260 ss. c.c. e consente che la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale sostituisca la notifica individuale dell’atto di cessione, purché vi sia l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2017; Cass. civ., Sez., III, 16 aprile 2021, n. 10200).
Peraltro, si è evidenziato che “poiché secondo la giurisprudenza di legittimità il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28/2/2020 n. 5617), la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche mediante testimonianze o presunzioni” (v. Trib. Verona, 14.11.2020).
Ulteriore elemento idoneo a comprovare la sussistenza del contratto di cessione e l’effettiva inclusione nell’operazione dello specifico credito azionato, è rappresentato dalla dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma la specificità del credito nascente dal contratto azionato in executivis ceduto alla cessionaria, assumendo un valore dirimente tale, addirittura, da esonerare il giudice dall’analisi comparativa tra le caratteristiche del credito e quelle indicate nell’avviso, in quanto resa da un soggetto privo di interesse contrario e quindi dotata di particolare attendibilità (cfr. App. Milano, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 220, Pres. Bonaretti, Rel. Aragno).
Altro elemento valorizzato dal giudicante è la disponibilità della copia conforme del titolo esecutivo rilasciato a favore dell’originaria creditrice, non spiegabile in base a motivi diversi dall’intervenuto acquisto del relativo credito, che secondo la Corte di Cassazione, costituisce un elemento rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Ebbene, la pronuncia in esame si colloca nel solco della giurisprudenza favorevole al riconoscimento della legittimazione attiva dei cessionari bancari nei procedimenti esecutivi, a condizione che venga offerta prova documentale attendibile e coerente, ancorché non puntuale o nominativa, della cessione del credito.
Essa sottolinea come, in ambito di cessione in blocco ex art. 58 TUB, il giudice debba compiere una valutazione non solo formale, ma sostanziale, fondata sulla coerenza tra categoria indicata, dichiarazione del cedente e disponibilità del titolo, potendo queste ultime costituire prova piena della titolarità del credito, anche in assenza di elencazione nominativa.
Tale ricostruzione si presenta coerente con la ratio del regime speciale dell’art. 58 TUB, volto a favorire la circolazione rapida dei crediti bancari deteriorati (NPL), con esigenze di certezza e affidabilità documentale nei procedimenti esecutivi.
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Info sull'autore
Nel 2021 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Logica ed Informatica Giuridica, titolata “Cyber-terrorismo e criminalità informatica ”. Ha svolto la pratica forense presso uno Studio specializzato in diritto bancario, sviluppando particolare attitudine per il diritto bancario e d’impresa, nello specifico la normativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e tutela del consumatore (Dlgs n. 206/2005).