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Nota a ACF, 26 giugno 2025, n. 8075.

Segnalazione a cura dell'Avv. Antonio Pinto.
Massima redazionale

Con la recentissima decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha statuito il principio secondo cui – quando viene venduta una polizza “multiopzione”, con possibilità di investimento in più tipologie di Fondi sottostanti,  vi è violazione di obblighi informativi anche quando l’intermediario consegni il KID, ma “dai moduli di proposta emerge chiaramente che la polizza sottoscritta era di tipo multi-opzione, avendo la cliente in occasione della prima sottoscrizione ripartito il premio in quattro fondi sottostanti e nel caso del versamento aggiuntivo in altri otto, senza che, a fronte di ciò, consti che il Resistente abbia in concreto informato la Ricorrente su tali opzioni. Anzi, in occasione della prima sottoscrizione è lo stesso Resistente ad affermare che come indicato nel KID generico i documenti chiave delle singole opzioni erano reperibili sul sito dell’impresa di assicurazione, con ciò implicitamente avvalorando la circostanza che tali documenti non siano stati messi a disposizione della cliente”. Difatti, La mancata consegna preventiva delle informazioni sui fondi sottostanti la polizza, di fatto, ha privato la contraente della possibilità di poter assumere una decisione consapevolmente informata, essendo il rischio dell’investimento intimamente connesso ai fondi selezionati; nel KID generico si dava, infatti, atto che a seconda delle opzioni prescelte il rischio poteva variare tra 1 e 6, su una scala fino a 7.

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