3 min read

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

La pubblicazione dell’avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione[1].

Pertanto, è stato affermato che non è necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. Con riferimento all’ipotesi in cui, pur non essendo in sé contestata l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco”, sia stata invece contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, è stato precisato[2]:

a) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 citato;

b) che le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;

c) che, invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.

Orbene, nel caso di specie, là dove ha affermato che “Con specifico riferimento al caso di specie, l’avviso pubblicato in G. U. XXXXXXXXX individua un preciso – sebbene ampio – range temporale (“sorti nel periodo intercorrente tra novembre 1977 e novembre 2019”), precisando altresì che devono intendersi ceduti i crediti derivanti da “facilitazioni creditizie”. È pur vero che si tratta di espressioni late, ma è altrettanto vero che, essendo qualificati come crediti ceduti tutti quelli derivanti da facilitazioni creditizie nel periodo considerato, è indubbio che il mutuo concesso al sig. XXXX e rimasto insoluto debba ritenersi compreso tra essi Con specifico riferimento al caso di specie, l’avviso pubblicato in G. U. XXXXXXXXX individua un preciso – sebbene ampio – range temporale (“sorti nel periodo intercorrente tra novembre 1977 e novembre 2019”), precisando altresì che devono intendersi ceduti i crediti derivanti da “facilitazioni creditizie”. È pur vero che si tratta di espressioni late, ma è altrettanto vero che, essendo qualificati come crediti ceduti tutti quelli derivanti da facilitazioni creditizie nel periodo considerato, è indubbio che il mutuo concesso al sig. XXXXX e rimasto insoluto debba ritenersi compreso tra essi”, la Corte territoriale ha, nell’impugnata sentenza, disatteso i suindicati principi. Ha, infatti, trascurato di considerare che nell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prodotto in atti dalla cessionaria, risulta che la cessione ha avuto ad oggetto crediti sorti in un periodo temporale amplissimo, perché decorrente sin dal 1977 ed addirittura fino al 2019, e che tali crediti deriverebbero da “facilitazioni creditizie”, dicitura, quest’ultima, che la corte territoriale si limita a definire in termini di “espressione lata”, ma che, invero, costituisce una espressione talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti e, soprattutto, ad individuare, tra i crediti ceduti, quello di originaria titolarità dell’istituto bancario nei confronti dell’odierno ricorrente.

____________________________________________________

[1] Così Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023.

[2] V. Cass. 22.06.2023, n. 17944.

Seguici sui social: