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Nota a Trib. Modena, Sez. II, 21 luglio 2026.

di Letizia Vescovini

Bulgarelli e Vescovini

In tema di crediti bancari ceduti in blocco ex art. 58 T.U.B. nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 30 aprile 1999 n. 130, la cessione ha ad oggetto il solo diritto di credito e non l’intera posizione contrattuale: al cessionario si trasferiscono le garanzie reali e personali, gli accessori e le azioni dirette alla realizzazione del credito, ma non le azioni inerenti all’essenza del contratto — fra cui quella di risoluzione per inadempimento — che restano nella titolarità del cedente. È pertanto inefficace, per difetto di titolarità del diritto (legittimazione attiva sostanziale), la dichiarazione con la quale il cessionario si avvalga della clausola risolutiva espressa apposta all’accordo transattivo a saldo e stralcio concluso tra la banca cedente e il debitore: l’accordo transattivo conserva piena efficacia e il cessionario può pretendere il solo importo residuo ivi pattuito, non la reviviscenza del credito originario.

Non vale a mutare tale conclusione la formula, ricorrente negli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, secondo cui unitamente ai crediti sono trasferiti «i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi)»: l’inciso, letto alla luce dell’art. 1263 c.c. e dell’art. 4, comma 2, L. n. 130/1999, si riferisce sempre e soltanto ai crediti ceduti.

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1. Il caso.

Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Modena ingiungeva al titolare di un’impresa individuale del settore delle prefabbricazioni e alla sua fideiubente il pagamento in solido di € 397.098,16 — quest’ultima nei limiti della garanzia prestata — in favore di una società veicolo di cartolarizzazione, per la quale agiva quale mandataria una nota società di credit servicing.

Il credito traeva origine da quattro rapporti bancari intrattenuti con l’istituto cedente: tre finanziamenti chirografari, stipulati rispettivamente nel 2011 (€ 100.000,00), nel 2012 (€ 217.093,00) e nel 2013 (€ 65.000,00), e un’apertura di credito in conto corrente per anticipo fatture del 2015.

Il dato decisivo — emerso in sede di opposizione — era però un altro: l’11 dicembre 2019 la banca cedente e i debitori avevano stipulato un accordo transattivo a saldo e stralcio con cui l’intera esposizione veniva definita nella somma omnicomprensiva di € 355.000,00, di cui € 100.000,00 versati contestualmente e il saldo di € 255.000,00 da corrispondersi entro il 31 dicembre 2020. All’accordo era apposta una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., che attribuiva alla banca la facoltà di ritenere risolto di diritto l’accordo in caso di mancato o ritardato pagamento, con conseguente diritto di agire per il recupero dell’intero credito originario e di trattenere quanto già incassato a titolo di acconto.

A fronte del mancato versamento del saldo, non era la banca a dichiarare la risoluzione, bensì — con comunicazione del 5 febbraio 2021 — il cessionario del credito.

Gli opponenti deducevano, oltre al difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria e al difetto di prova del quantum, la perdurante efficacia della transazione, l’estinzione parziale dei finanziamenti per escussione della garanzia MCC e la nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.

 

2. La decisione.

Il Tribunale accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo, definendo la controversia secondo il criterio della ragione più liquida e dichiarando espressamente assorbite le ulteriori eccezioni.

Il percorso argomentativo si articola in quattro passaggi.

(a) La risoluzione ex art. 1456 c.c. non è automatica. Il giudice muove dall’ultimo comma dell’art. 1456 c.c.: la clausola risolutiva espressa non opera ipso iure, ma richiede la dichiarazione — di natura recettizia — con cui la parte interessata comunichi all’altra la volontà di avvalersene. Nessuna dichiarazione in tal senso risulta provenire dalla banca cedente.

(b) La distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto. Richiamando Cass. civ. n. 17727/2018, il Tribunale ribadisce che, mentre la cessione del contratto trasferisce — col consenso del contraente ceduto — l’intera posizione contrattuale con tutti i diritti e gli obblighi ad essa inerenti, la cessione del credito ha effetto circoscritto al solo diritto di credito. Al cessionario si trasferiscono le garanzie, gli accessori e le azioni dirette all’adempimento; non le azioni inerenti all’essenza del contratto, e segnatamente quella di risoluzione per inadempimento, che afferiscono alla titolarità del negozio, rimasta in capo al cedente.

(c) Nessuna deroga nella disciplina della cartolarizzazione. La sentenza si allinea all’orientamento della Suprema Corte che ha censurato l’indirizzo volto ad annullare la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto attribuendo alla disciplina della L. n. 130/1999 i caratteri propri dell’art. 1411 c.c. (Cass. civ., sez. III, n. 21843/2019), e valorizza l’art. 4, comma 2, della medesima legge, a mente del quale sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) (Cass. civ. n. 13735/2022). Né rileva la clausola di stile dell’avviso in Gazzetta Ufficiale sul trasferimento dei «diritti accessori»: ai sensi dell’art. 1263 c.c. non è consentito cedere a piacimento le azioni contrattuali, e l’inciso va comunque riferito ai soli crediti ceduti. In ogni caso — aggiunge il Tribunale con statuizione di chiusura — anche a voler interpretare il negozio di cessione come traslativo dell’intero rapporto, esso non sarebbe opponibile al contraente ceduto in difetto del suo consenso.

(d) L’inefficacia della dichiarazione risolutiva e la sopravvivenza della transazione. Qualificato l’accordo come vera e propria transazione ex art. 1965 c.c. — stanti le reciproche concessioni a fronte del maggior credito originario —, l’esercizio della clausola risolutiva da parte del cessionario integra l’esercizio di un’azione contrattuale spettante al solo contraente originario: la dichiarazione è dunque inefficace per difetto di legittimazione attiva sostanziale.

 

3. Il commento.

 

3.1. Il perimetro oggettivo della cessione: un principio che regge alla prova della cartolarizzazione.

La pronuncia si segnala per la linearità con cui applica alla cartolarizzazione un principio civilistico consolidato ma spesso eroso nella prassi del contenzioso NPL. La tentazione — alimentata dalle formule onnicomprensive dei contratti di cessione e degli avvisi in Gazzetta — è quella di leggere l’operazione ex art. 58 T.U.B. come una successione nel rapporto contrattuale, che consegnerebbe al veicolo l’intero armamentario rimediale del cedente.

Il Tribunale respinge questa lettura su un duplice piano. Sul piano sistematico, richiama la ratio della L. n. 130/1999: la cartolarizzazione è tecnica di mobilizzazione di crediti, funzionale al soddisfacimento dei portatori dei titoli, e non strumento di subingresso nella posizione contrattuale della banca. Sul piano testuale, valorizza l’art. 4, comma 2, quale norma che circoscrive le azioni esperibili sui crediti acquistati.

Ne discende un corollario di notevole impatto pratico: le clausole di stile che elencano «diritti, azioni, eccezioni o facoltà» non hanno efficacia costitutiva di una legittimazione che la legge non attribuisce. La qualificazione del negozio non dipende dal nomen né dall’ampiezza della formula impiegata, ma dal suo effettivo oggetto.

 

3.2. Legittimazione o titolarità? Una precisazione non solo terminologica.

La sentenza discorre di «difetto di legittimazione attiva sostanziale». La formula è felice perché tiene insieme i due profili senza confonderli: non si tratta di legitimatio ad causam in senso processuale — che si misura sulla prospettazione attorea ed è rilevabile d’ufficio —, ma di titolarità del diritto sostanziale fatto valere, questione di merito soggetta al regime probatorio ordinario (nel solco di Cass., Sez. Un., n. 2951/2016).

La distinzione non è accademica. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l’opposto riveste la posizione sostanziale di attore, è il cessionario a dover dimostrare non solo l’esistenza e l’ammontare del credito, ma anche di essere titolare del potere che ha in concreto esercitato. Un onere che, nel caso di specie, non risulta neppure tentato.

 

3.3. L’orientamento contrario e i margini di dibattito.

Non si nasconde che parte della giurisprudenza di merito valorizza il tenore dei contratti di cessione per riconoscere al cessionario un subingresso più ampio, talora argomentando dall’art. 1263 c.c. sul trasferimento degli accessori, talora ravvisando nella cartolarizzazione una vicenda successoria a titolo particolare nel rapporto. La sentenza in commento prende posizione netta, aderendo all’indirizzo di legittimità che ha espressamente stigmatizzato tale ricostruzione, e aggiunge un argomento di chiusura difficilmente superabile: la cessione del contratto richiede comunque il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.), che nelle operazioni in blocco per definizione manca.

 

4. Conclusioni.

La pronuncia del Tribunale di Modena si inserisce con coerenza nel solco tracciato dalla Suprema Corte a partire da Cass. n. 21843/2019 e consolidato da Cass. n. 13735/2022, e ne trae una conseguenza applicativa di grande rilievo pratico: nella cartolarizzazione il veicolo acquista il credito così com’è, conformato da tutte le vicende contrattuali che lo hanno preceduto, e non può unilateralmente ricostituirne la consistenza originaria esercitando poteri che restano nella disponibilità della banca cedente.

Per il debitore e per il garante, la verifica dell’esistenza di accordi transattivi anteriori alla cessione e dell’identità del soggetto che ne ha dichiarato la risoluzione si conferma un accertamento preliminare imprescindibile — e, come nel caso di specie, potenzialmente risolutivo dell’intera controversia.

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