2 min read

Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 28 aprile 2025, n. 3484.

Massima redazionale

Per quanto concerne l’omessa specificazione della tipologia di piano di ammortamento utilizzata, nonché del criterio di rimborso del capitale e del regime di finanziario, si ritiene che si tratti di informazioni non necessarie ai fini della validità del contratto e del rispetto dei principi dettati in tema di trasparenza; tale conclusione si raggiunge, ad avviso di questo giudice, anche prescindendo dal richiamo ai principi espressi dalle Sezioni Unite in materia di mutui bancari a tasso fisso che hanno escluso l’incidenza sulla validità del contratto dell’omessa indicazione delle modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi laddove, come nella fattispecie oggetto d’esame, vi sia la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato[1]. In particolare, si ritiene irrilevante l’assenza nel contratto di indicazioni circa il tipo di ammortamento, trattandosi di un’informazione, nella fattispecie, non necessaria per la costruzione del piano di ammortamento, poiché il contratto ha offerto i criteri per la determinazione, rata per rata, della quota interessi secondo il tasso variabile convenuto nel contratto, precisamente ai sensi degli artt. 1 e 2; in altre parole, nella fattispecie non si ravvisa alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario aveva integrale cognizione, nei limiti di ciò che era possibile (data la pattuizione di un tasso variabile), degli elementi, giuridici ed economici, del contratto.

Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne l’omessa informazione circa il regime finanziario con il quale sarebbe stato determinato il piano di ammortamento; infatti, tale informazione non è richiesta per la determinazione degli interessi, che sono stati liquidati con periodicità infra-annuale, utilizzando un tasso periodale che è una frazione del tasso annuo nominale[2]. Peraltro, il tipo di ammortamento e il regime finanziario non integrano “tassi, prezzi o condizioni” che il contratto deve determinare a pena di nullità ex art. 117, comma 6, TUB, né informazioni richieste dalla legislazione di settore o dalla normativa secondaria emanata dall’Autorità di vigilanza[3].

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130; Cass. 19 marzo 2025 n. 7382.

[2] In tale senso, Trib. Torino, Sez. I, 29 gennaio 2024.

[3] V. Cass. 8 novembre 2017 n. 26426, secondo cui la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, ed in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale.

Seguici sui social: