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Nota a Trib. Ferrara, 2 gennaio 2025, n. 3.

Massima redazionale

In primo luogo, si rileva come parte opponente non abbia contestato l’esistenza dell’operazione di cessione dei crediti “in blocco”, della quale è stata data notizia con pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale; l’eccezione formulata inerisce alla riconducibilità del credito azionato in sede esecutiva tra quelli individuabili “in blocco” oggetto di cessione.

È, dunque, necessario al fine di verificare la sussistenza o meno della legittimazione attiva in capo al cessionario accertare se il credito in contestazione sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale[1]. Il credito azionato in sede esecutiva rientra nell’ambito dei crediti ceduti in blocco posto che è riconducibile ai “finanziamenti sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020[2]. È possibile verificare anche concretamente l’inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione attraverso la consultazione del sito internet.

Parte ricorrente non ha giustificato sotto quale profilo e per quale ragione il credito verso non rientrerebbe nei requisiti di blocco, posto che esso deriva da un contratto di mutuo, stipulato il 2 dicembre 2004, ossia nell’arco di tempo considerato dalla cessione (dopo il gennaio 1964 e prima del gennaio 2020). La creditrice ha anche prodotto un estratto del contratto di cessione con allegata una tabella dei crediti ceduti che alla prima riga di pag. 39 riporta i medesimi numeri identificativi: il documento non è stato contestato da parte reclamante, che neppure ha posto in discussione riferibilità di tali numeri, identificativo e NDG, al credito in questione.

Sebbene vi sia la prova diretta del fatto costitutivo, si ribadisce come la cessionaria sia in possesso del titolo esecutivo e dei documenti relativi alla posizione creditoria, elementi probatori valorizzabili al fine di provare l’intervenuta cessione[3].

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. 22 giugno 2023, n. 17944: «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».

[2] Cfr. Cass., 20 luglio 2023, n. 21821: «in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione».

[3] Cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200; App. Milano, 24 gennaio 2024 n. 220; App. Perugia 30 maggio 2024, n. 386.

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