Secondo il Tribunale di Brindisi (G.E. Dott. Antonio I. Natali) è possibile sperimentare un’innovativa ricostruzione della cessione dei crediti in blocco, sotto il profilo della sua idoneità a radicare una legittimatio in executivis del creditore – cessionario, che sia coerente con l’evoluzione, interpretativa, della materia e con i più recenti approdi in materia di struttura del titolo esecutivo (specie, con riguardo al mutuo condizionato).
Più nello specifico, la cessione del credito (in blocco) derivante dal mutuo (o da un rapporto di conto corrente, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell’art. 474 c.p.c.) può essere inquadrata quale componente di un titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva e, in quanto tale, deve rispettare le forme che, in virtù del chiaro disposto dell’art. 474 cpc, consentono l’azionabilità di un qualunque titolo esecutivo; ragione per cui dovrebbe essere rivestita della forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.