Nota a Cass. Civ., Sez. I, 4 dicembre 2024, n. 31105.
Massima redazionale
Nel caso di specie, l’art. 7 della fideiussione disponeva che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all’Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso d’opposizione del creditore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. La Corte d’appello aveva ritenuto che la norma contrattuale de qua dovesse configurarsi come clausola di pagamento a prima richiesta o “senza eccezioni”, facendo riferimento a un pagamento immediato, a semplice richiesta scritta, indipendentemente dall’opposizione del debitore.
Invero, la suddetta clausola contempla la sola “prima richiesta” di pagamento, ma non anche l’espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, per cui si pone la questione afferente ai criteri dai quali desumere la sussistenza, o meno, della deroga all’art. 1957 c.c., sulla base della comune volontà delle parti.
Giova muovere dalla pronuncia delle Sezioni Unite[1] a tenore della quale l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
La giurisprudenza successiva ha, poi, affermato che la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente; non solo perché la disposizione è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria. Ne consegue che, secondo il richiamato orientamento, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione[2].
Ebbene, nella specie, la suddetta clausola contempla la sola “prima richiesta” di pagamento, ma non anche l’espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, per cui, come detto, si pone la questione se la clausola pattuita dalle parti costituisca, o meno, deroga all’art. 1957 c.c., sulla base della comune volontà delle parti.
Il Pubblico Ministero ha affermato che: la clausola di cui all’art. 7, inserita nella fideiussione rilasciata dai garanti, si riferisce al pagamento immediato a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del creditore, ma non contiene un’espressa indicazione circa l’impegno di pagare “senza eccezioni”; la dizione “anche in caso di opposizione del debitore” non costituisce chiara manifestazione della volontà di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio e, dunque, non rende autonomo l’impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni; la mancata espressa menzione della non eccepibilità è correlata all’inserimento dell’art. 7 in un negozio nel quale, viceversa, è stata espressamente formalizzata la costituzione di una fideiussione, ove, dunque, la sola clausola a “pagamento immediato a semplice richiesta scritta”, senza l’espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere la volontà comune delle parti di derogare all’art. 1957 c.c.
Il Collegio osserva, anzitutto, che, come esposto nell’ordinanza interlocutoria, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione. È, dunque, la volontà delle parti che deve essere indagata onde ricostruire il reale contenuto della pattuizione, giacché solo la ricognizione di quale sia stato l’intendimento da esse perseguito nel farne materia di regolamentazione negoziale – ricognizione a cui il giudice deve procedere facendo uso dei mezzi interpretativi nella sua disponibilità – rende possibile attribuire alle formule testuali da esse adoperate, che non appaiono di per sé decisive, un’identità coerente con gli scopi che si è inteso realizzare per mezzo della loro previsione. Nella specie, ciò non è avvenuto; la Corte territoriale ha, infatti, omesso di considerare che la sola clausola a “pagamento immediato a semplice richiesta scritta”, per di più ove si accompagni alla previsione di un assetto negoziale che ricalchi nel complesso il modello fideiussorio, non consente di ritenere che il garante abbia consapevolmente sottoscritto un contratto di garanzia autonomo. Come esattamente rilevato dal Pubblico Ministero, la mancata espressa menzione della non eccepibilità è correlata all’inserimento dell’art. 7 in un negozio nel quale è stata invece formalizzata la costituzione di una fideiussione, sicché la sola clausola a “pagamento immediato a semplice richiesta scritta”, senza l’espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni, non consente di desumere che si sia inteso derogare all’art. 1957 c.c.
In altri termini, la Corte territoriale ha erroneamente desunto la volontà delle parti dalla mera formulazione dell’art. 7 del contratto di fideiussione e dal riferimento alla clausola a prima richiesta, senza esplicitare le specifiche ragioni per le quali il testo di tale norma contrattuale dovesse indurre l’interprete a ritenere che essa intendesse derogare all’art. 1957 c.c.
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Il principio di diritto:
«in materia di garanzie personali, la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola ‘a prima richiesta’ non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l’effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione».
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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 3947/2010.
[2] Cfr. Cass. n. 16825/2016; Cass. n. 84/2010; Cass. n. 19693/2022.
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