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Nota a Trib. Brescia, Sez. V, 9 dicembre 2024, n. 5043.

Massima redazionale

L’eccezione di mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria è fondata. Invero secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la parte che assuma di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta[1].

A tal proposito, nel caso di specie, la convenuta opposta non ha prodotto alcuna prova che il credito in oggetto fosse compreso nell’oggetto (ovvero in un allegato) dell’atto notarile in data 25 giugno 2021 di cessione in blocco (da a dante causa dell’odierna convenuta opposta), non avendo prodotto il contratto di cessione in blocco.

Né, del pari, può dirsi che la natura dei crediti de quibus possa consentire di collocarli inequivocabilmente nella categoria di crediti oggetto della cessione in blocco ex art. 58 TUB, quale risulta nella pubblicazione nella G.U.; difatti, anche l’orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, per il quale è sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario in blocco ex art. 58 TUB la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, richiede che «gli elementi comuni presi in considerazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione»[2]. Circostanza, secondo il giudice bresciano, non sussistente nella vicenda attenzionata.

Invero, non risulta inequivocabilmente che i crediti già vantati da nei confronti degli odierni opponenti fossero ricompresi tra quelli oggetto della cessione in blocco dal momento che negli avvisi in G.U. delle cessioni di credito si fa riferimento alla cessione in blocco di “un portafoglio di crediti pecuniari … relativi a contratti di finanziamento … al cui codice rapporto il venditore abbia attribuito il codice identificativo KA … risultanti da apposita lista contenente i relativi codici rapporto pubblicata sul sito internet di – ciò da cui si evince che non risulta la cessione in blocco di tutti i crediti aventi determinate caratteristiche, ma che per la loro individuazione si sarebbe dovuto fare riferimento a un documento esterno – come detto non ritualmente prodotto (né producibile, trattandosi di un sito internet, suscettibile di essere variato in qualunque momento, essendo di formazione unilaterale da parte della convenuta, oltre che modificabile ad opera della convenuta medesima).

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116.

[2] Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III,10 febbraio 2023, n. 4277.

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